lunedì 14 novembre 2011

Archiviata querela di Bubbico e Carelli contro Giovanardi: e ora?

TRIBUNALE DI CATANZARO
COLLEGIO PER IL TRIBUNALE DEI MINISTRI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE


Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto:

l. Carlo Fontanazza Presidente

2. Carmen Misasi Giudice

3. Lucia Monica Monaco Giudice

Nel procedimento n. 91/2007 Mod. 21 a carico di Giovanardi Carlo Amedeo a cui è riunito il procedimento n. 94/2007 Mod. 21 in ordine al seguente reato:

violazione dell'art. 595 c.p. per avere offeso la reputazione di Carelli Giovanni, Presidente della Provincia di Matera al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Provincia di Matera sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Cavone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento della protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente dello Provincia di Matera

violazione dell'art. 595 c.p, per avere offeso lo reputazione di Bubbico Filippo, Presidente della Regione Basilicata al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Regione Basilicata sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Covone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento dello protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente della Regione Basilicata.

Fatti commessi in Castrolibero (CS) luogo di stampa e di prima diffusione del giornale, in data 18.2.2006, con querela in data 3.3.2006

Letti gli atti; Concluse le indagini; Visto il parere del P.M. in data 19.12.2007, che ha concluso per lo trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per le determinazioni di competenza;

OSSERVA

…Nel merito ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni per sostenere lo fondatezza della notizia di reato in giudizio.

In particolare, dalla documentazione prodotta dall'indagato, emerge come i querelanti, per espressa indicazione di esponenti del Governo e, segnatamente, del Ministro Matteoli e del Sottosegretario Letta (cfr. verbale del Consiglio dei Ministri del 13.11.2003) erano stati informati, onde acquisire le loro determinazioni, sull'ipotesi di indicare come sito di stoccaggio delle scorie radioattive, il Comune di Scanzano Jonico. In particolare, era stato riferito al Ministro Giovanardi, quale membro del Governo, da parte dei predetti soggetti istituzionali e formalmente in un verbale del Consiglio del Ministri, che il Sindaco del Comune era d'accordo, avendo chiesto, però, un intervento in favore del Comune di tipo indennitario, che era d'accordo anche la Provincia, e che il Presidente della Provincia, odierno querelante, aveva richiesto preliminarmente un parere legale ad un avvocato, e che il Presidente della Regione, odierno querelante, se pur si era dichiarato contrario, aveva assicurato di non cavalcare in seguito la protesta popolare, e di volere chiedere misure di accompagnamento e cioè vantaggi economici di natura risarcitoria per la Regione. Da ciò emerge documentalmente, che l'indagato, al momento delle sue dichiarazioni al giornale, oggetto di denuncia, fosse certo perché in possesso di tali informazioni della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, di riferire cose vere circa lo posizione dei querelanti, criticati perché in seguito erano venuti meno ai loro impegni politici assunti con il Governo, cavalcando lo protesta popolare. Né le forme usate dall'indagato nella comunicazione con il giornalista appaiono esorbitanti il limite della continenza, essendosi limitato a richiamare i fatti, ed avendo esposto le proprie critiche con espressioni in sé non offensive ed in modo sereno. D'altra parte, l'importanza della questione politica e la posizione del dichiarante come Ministro, nonché la posizione pubblica dei querelanti, giustificavano la necessità dell'esternazione oggetto di contestazione. Tali circostanze impongono, allo stato, di ritenere non integrata l'illiceità del fatto.

P.Q.M

Il Tribunale, Dispone l'archiviazione dei procedimenti così riuniti e la restituzione degli atti al P.M.; Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catanzaro, 9.1.2008
Depositato In Cancelleria


IL CANCELLIERE                                     Il Presidente
(Annunziata Guarnieri)                            (Carlo Fontanazza)







giovedì 3 novembre 2011

Guai seri nella Procura Generale della Repubblica a Potenza


Negli atti di “Toghe Lucane”: Tufano, Bonomi, Cetola, Garelli, Improta, Polignano e le minacce ai Carabinieri

Nei capi d'imputazione ad un certo punto si leggono: b1 e c1 (si noti che abbiamo superato la zeta da un pezzo), sono una delle parti più sconvolgenti dell’indagine conclusa l’8 agosto 2008 dal Dr. Luigi De Magistris. Forse per la stima e l’onore sempre attribuiti all’Arma dei Carabinieri, certamente non scompaiono al primo illecito di suoi ufficiali ma necessariamente e doverosamente sarebbero da tutelare e recuperare con provvedimenti esemplari. Qui non si tratta di attendere le eventuali condanne, nemmeno di discettare di garantismo e verità processuale. Le azioni poste in essere, le minacce, la manipolazione della verità per raggiungere abbietti (ma quale manipolazione si potrebbe giustificare per fini nobili?) tutto documentato dalle intercettazioni telefoniche e dagli atti acquisiti, pongono il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di fronte alla necessità di compiere scelte dolorose e coraggiose al tempo stesso. Non è questione di pareri, non è nemmeno questione disciplinare. Primariamente è una questione d’onore. Siamo certi che gli stessi ufficiali coinvolti e responsabili sapranno anticipare le schermaglie giudiziarie e restituire credibilità alla Benemerita. Solo con questo sentimento, possiamo continuare a guardare con rispetto ed anche con la dovuta deferenza quegli uomini vestiti in nero con la riga rossa sui pantaloni. Per il resto, per la Procura Generale ampiamente coinvolta nei suoi rappresentanti apicali Dr. Vincenzo Tufano, Dr. Gaetano Bonomi e Dr. Modestino Roca, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Sui loro sentimenti e sul loro senso delle istituzioni viene da dubitare ma questo si chiarirà nelle sedi opportune. Non si può trasformare una Procura Generale nel crocevia delle azioni di delegittimazione degli stessi magistrati operanti nel distretto giudiziario. Non si può ignorare il dovere di lealtà, prima ancora di tutto il resto. Quella lealtà e quell’eroismo che sin da piccolo ho veduto nella mirabile rappresentazione pittorica presente in tante caserme dell’Arma dei Carabinieri con il titolo: “La carica di Pastrengo”.

Bonomi ed i generali dei Carabinieri

b1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 323 cod. pen. perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Bonomi quale Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza, Cetola quale Generale Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri, Garelli quale Generale Comandante Regione Carabinieri Basilicata, Improta quale Colonnello Capo di Stato Maggiore Regione Carabinieri Basilicata, Polignano quale Tenente Colonnello Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Potenza, tutti pubblici ufficiali, nello svolgimento delle loro funzioni e, comunque, dei servizi a loro assegnati, il Bonomi anche quale delegato a svolgere un’inchiesta amministrativa per conto del Ministero della Giustizia (Ufficio presso il quale aveva anche rispetto funzioni di Ispettore presso l’Ispettorato Generale), omettendo di astenersi in quanto tutti interessati alle vicende oggetto dell’inchiesta amministrativa (perché oggetto di accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria) arrecavano un danno ingiusto a magistrati (ed in particolare al Procuratore della Repubblica di Potenza, dr. Galante) ed appartenenti all’Arma dei Carabinieri svolgendo accertamenti indebiti anche nei confronti di magistrati del distretto di Corte d’Appello di Potenza.
c1) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 e 336 cod. pen. perché. al fine di realizzare il delitto indicato al capo b1), con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con le qualità sopra indicate, usavano minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali Antonio Angiulli, Capitano Comandante Compagnia Carabinieri di Potenza e Salvatore Luciano, Tenente Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza - consistita nel prospettare procedimenti disciplinari e trasferimenti d’ufficio poi realizzatisi attraverso il trasferimento del primo ad Imperia e del secondo sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore, per costringerli a ritrattare le dichiarazioni da loro rilasciate al Procuratore della Repubblica di Potenza dr. Giuseppe Galante che non consentivano di realizzare il disegno criminoso perseguito dal Bonomi, in concorso con gli alti Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Ed in particolare la vicenda - di cui all’imputazione dei due capi sopra indicati - prende spunto da una relazione presentata dai vertici dell’Arma dei Carabinieri della Basilicata, nella persona del Gen. Emanuele Garelli, irritualmente indirizzata alla Procura Generale di Potenza - nella persona del dr. Bonomi - nella quale vengono rappresentate doglianze relative ai rapporti intercorrenti fra l’Arma dei Carabinieri di Potenza e la Procura della Repubblica di Potenza, con particolare riferimento ai magistrati dr. Galante (Procuratore Capo della Repubblica) ed i Sostituti Procuratori della Repubblica dr. Vincenzo Montemurro, dr. Henry John Woodcook, e dr.ssa Gloria Piccininni, con un disegno criminoso finalizzato ad ostacolare le inchieste dei predetti magistrati, determinare la rimozione del dr. Galante dall’Ufficio di Procuratore della Repubblica attraverso la sua sostituzione proprio con il dr. Bonomi, titolare dell’inchiesta amministrativa, disegno criminoso che non raggiunge il suo obiettivo finale solo in seguito al coinvolgimento del dr. Bonomi nell’indagine della Procura della Repubblica di Catanzaro. Condotte che venivano consumate attraverso l’interscambio fra i soggetti di informazioni, documenti ed atti, alcuni dei quali tutelati dal segreto investigativo e/o comunque dai doveri di riservatezza (quali atti di procedimenti penali) indirizzati anche ad ottenere dichiarazioni di pubblici ufficiali divergenti dalla realtà dei fatti. E’ di tutta evidenza la pressione psicologica (idonea a coartare la libertà di azione e autodeterminazione) da parte dei vertici dell’Arma sopra indicati finalizzata a modificare le dichiarazioni rese durante il procedimento presso la Procura della Repubblica di Potenza dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Angiulli e Luciano e raccolte dal Procuratore Galante, le quali andavano in senso inverso - ed evidentemente non gradito - a quanto affermato dal Generale Garelli nella sua relazione.
di Claudio Galante

sabato 24 settembre 2011

UDIENZA GUP CATANZARO 5.10.2011: RIUSCIRANNO A "PROTEGGERE" ANCORA A LUNGO ANNUNZIATA CAZZETTA?

Come spesso accadeva (e continua ad accadere) a Catanzaro, i procedimenti penali a carico dei colleghi magistrati di Matera vengono gestiti con negligenza, neghittosità e, peggio ancora, con veri e propri atti di favoreggiamento. Era la gestione coordinata da Salvatore Murone, Procuratore Aggiunto trasferito ad altra sede dopo essere stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Era la gestione che ha portato all'assoluzione dei quattro imputati nello stralcio "Marinagri" di Toghe Lucane che il Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla ha definito una sentenza da cui emergono comportamenti penalmente rilevanti a carico dei magistrati che l'hanno "prodotta".
Quella gestione continua, a tratti, sostenuta da quei magistrati che non si rassegnano al rispristino delle regole minimali del rispetto di legalità.
Due di questi signori, i Pubblici Ministeri, Dr. Gerardo Dominijanni e Dr. Paolo Petrolo, in data 08/03/2011 hanno chiesto di archiviare un procedimento penale sorto a carico di Annunziata Cazzetta (magistrato a Matera) che aveva ripetutamente mentito in udienza dichiarando il falso scientemente. Sono state fornite le prove del reato e persino l'audio integrale delle udienze, ma i due campioni del diritto, pur avendo accertato che Cazzetta ha mentito in udienza dichiarando il falso (come si legge nella loro stessa richiesta di archiviazione di seguito riportata) hanno ignorato i reati di falso falso ideologico e frode processuale e si sono limitati ad iscrivere un reato "minore", l'abuso d'ufficio, di cui si affrettano a giustificare l'improcedibilità. E' proprio la solita tecnica della premiata ditta "Murone" che ha consentito il protrarsi di una situazione insostenibile di minaccia e prevaricazione posta in essere da Cazzetta e suoi degni compari (prontamente denunciati ma ancora non iscritti nel registro delle notizie di reato (le iscrizioni a Catanzaro sono lunghe e difficili e spesso sono a carico d'ignoti nonostante nelle querele vengano indicati nomi, cognomi, indirizzi e persino le date di nascita!).
Pubblichiamo il ricorso avverso alla archiviazione che si discuterà il 5 ottobre a Catanzaro dal GUP Abjgail Mellace. L'udienza è a porte chiuse, ma vi daremo ampio resoconto essendo questo un diritto dei cittadini visto che il pronunciamento della dottoressa Mellace sarà formulato "in nome del popolo italiano".


p.s. Ovviamente, decine di esposti sono stati indirizzati al CSM ed alla Procura presso la Suprema Corte di Cassazione. I due organismi, ormai preda di logiche correntizie e di bande di potere, nulla pongono in essere per impedire lo strame dei presupposti minimali per l'esistenza di uno Stato di Diritto.





Spett.le
Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Catanzaro
P.zza Falcone Borsellino
88100 Catanzaro

Spett.le
Uff. del Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Catanzaro
P.zza Falcone Borsellino
88100 Catanzaro


Oggetto: Opposizione alla richiesta di archiviazione del Proc. Pen. N. 6960/10 mod. 21 R.G.N.R. cui è riunito il Proc. Pen. 1560/11 mod. 21 R.G.N.R.

Il sottoscritto Piccenna Nicola, nato a Ventimiglia (Im) il 6.10.1958 e residente a Matera in Viale del Ciclamino n.10, parte offesa nel procedimento penale precisato in oggetto, propone la presente opposizione formale alla richiesta di archiviazione redatta dai Pubblici Ministeri Dr. Gerardo Dominijanni e Dr. Paolo Petrolo in data 08/03/2011 e notificata allo scrivente in data 13 aprile 2011.

Premessa

I procedimenti penali di cui in oggetto scaturiscono da denuncia/querela formulata dall'odierno istante il 09.12.2008 ed indirizzata alla Procura della Repubblica di Salerno e ad altre autorità giudiziarie e/o organismi di vigilanza, oltre a successive integrazioni sempre formulate nella forma della denuncia/querela che sono confluite nel fascicolo di cui all'odierna opposizione alla richiesta di archiviazione.

Mendacio in udienza e frode processuale: reati di cui v'è prova in atti.

Occorre preliminarmente osservare - ai soli fini dell'ammissibilità del presente atto - che il presupposto della “indicazione” degli “elementi di prova” (collegati al tema dell'indagine suppletiva) che costituisce requisito indispensabile dell'opposizione, non implica necessariamente il concetto di novità. Detti elementi non devono necessariamente essere nuovi perché “...il concetto della novità della prova assume in ambito processuale un valore esclusivamente giuridico e non semplicemente naturalistico, al quale allude, invece, l'altro concetto di sopravvenienza della prova” (A. Sammarco in “La richiesta di archiviazione” Ed. Giuffrè '93, pag. 271). Tale assunto è stato, del resto, avallato dallo stesso Giudice delle Leggi, il Quale dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 co. I^ c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ha avuto modo di precisare che l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è legittima ed ammissibile anche quando “sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero” (Corte Cost. 26/3 - 11/4 1997 n.97, Tanis Asim, in Cass. Pen. '97 n.l235 pagg. 240 l e ss.). Può dunque tranquillamente affermarsi - per quanto rileva in questa sede – che ai fini dell'opposizione alla richiesta di archiviazione la prova nuova non è quella di nuova acquisizione ma piuttosto (e soprattutto) quella che implica una diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti. Con la presente si sollecita in primis proprio la “rilettura” del carteggio processuale il cui nuovo esame viene chiesto alla luce delle argomentazioni che seguono.

Reati denunciati, provati, accertati dai PPMM ma non iscritti.

Il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione dopo aver proceduto all'iscrizione della notitia criminis rilevata dalle denunce/querele esaminate e qualificata quale ipotizzata violazione dell'art. 323 c.p. Orbene, come appare evidente non solo dalle esplicite doglianze in querela ma anche dalla documentazione prodotta a supporto delle stesse, l'odierno istante ha sporto querela per il mendacio atto a produrre frode processuale della D.ssa Annunziata Cazzetta la quale, durante un'udienza del 28.11.2008 in cui rappresentava l'ufficio di Pubblico Ministero, mentiva affermando di non versare nella condizione di grave inimicizia nei confronti del sottoscritto. Il mendacio è consumato attraverso le dichiarazioni (fonoregistrate e trascritte nel verbale d'udienza. Entrambi i documenti sono presenti in atti) della D.ssa Cazzetta in cui quel magistrato dichiara non sussistere alcuna grave inimicizia con “Piccenna”. Diversamente, come hanno accertato gli stessi PPMM procedenti che dichiarano nella richiesta di archiviazione: “emergono presso questa Procura (Cz, ndr) procedimenti iscritti a carico del Piccenna a seguito di querele sporte dalla Cazzetta”, la grave inimicizia esisteva e la cosa era certamente nota alla D.ssa Cazzetta che aveva proposto diverse querele, per almeno una delle quali spingendosi ad insistere formalmente per uno spedito iter procedimentale. Cazzetta mentiva in udienza sapendo di mentire e la documentazione probatoria è in atti. Il mendacio, poi, assurge ad un ruolo di particolare rilevanza penale poiché viene perpetrato dall'indagata (D.ssa Annunziata Cazzetta) mentre è impegnata nell'esercizio di pubbliche funzioni (Pubblico Ministero) in un processo e cofigura l'evidente finalità d'ingannare il Giudice (D.ssa Rosa Bia, giudice dell'udienza preliminare) circa una specifica qualità del PM, quella della grave inimicizia con l'imputato, che ne avrebbe determinato l'obbligo d'astensione. Obbligo di cui i PPMM procedenti sono convinti e non ne fanno mistero, come si rileva sempre dalla richiesta di archiviazione oggi opposta: “a parere dei PPMM, l'indagata (Annunziata Cazzetta, ndr) aveva l'obbligo di formulare al Capo dell'Ufficio istanza di astensione dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito dei procedimenti che vedevano coinvolto il Piccenna...”. Del mendacio sono fornite inconfutabili prove documentali che meritano quella “diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti” di cui si è detto innanzi e, a sommesso parere dello scrivente, dovrebbero determinare questo Giudice per le Indagini Preliminari ad ordinare l'iscrizione coatta delle fattispecie di reato di mendacio, falso ideologico e frode processuale che, inspiegabilmente, i PPMM procedenti hanno ignorato.

Sulla argomentazione a sostegno della richiesta di archiviazione

I PPMM, nel formulare la richiesta di archiviazione che vede il sottoscritto odierno opponente, dall'ottica derivante dall'unico reato ipotizzato (violazione art. 323 c.p.), confermano la sussistenza dell'obbligo di astensione e si dichiarano convinti della configurabilità della condotta materiale del delitto di abuso d'ufficio. Tuttavia, i PPMM decidono di procedere con una richiesta di archiviazione poiché: “ciò che difetta è l'elemento psicologico del delitto in contestazione” in quanto “dall'attività investigativa svolta – ed in particolare dalla documentazione pervenuta... - emerge come la Cazzetta, in numerosi procedimenti a carico del Piccenna, si sia determinata a procedere con richiesta di archiviazione... ne discende evidentemente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto”.

Orbene, la “documentazione pervenuta” consiste nella nota “Prot. Ris. N. 94 del 18.1.2011” rubricata alla pagina n. 21 del fascicolo procedimentale depositato dai PPMM. Si tratta di un documento con informazioni assolutamente inidonee ai fini di una completa valutazione dell'operato di Annunziata Cazzetta nelle specifiche vesti di PM nei procedimenti penali che vedevano (e vedono) coinvolto l'opponente. Si consideri che non sono citati i procedimenti tenuti da Annunziata Cazzetta in cui l'odierno istante era (ovvero tuttora è) parte offesa. Sistematicamente definiti con richieste di archiviazione tranne che in un caso in cui la D.ssa Cazzetta chiese effettivamente il rinvio a giudizio salvo chiedere il proscioglimento durante l'udienza preliminare. Singolare circostanza, di ancor maggiore rilievo se si verificasse che la data di richiesta del rinvio a giudizio e quella di formulazione della richiesta di proscioglimento risultassero inframmezzate dalla prima querela della D.ssa Cazzetta nei confronti del sottoscritto; circostanza che varrebbe verifica d'indagine.

Carente la documentazione acquisita nelle indagini, carenti le valutazioni che non consentono di apprezzarne compiutamente la valenza dei dati. I PPMM non conoscono e non distinguono le “presunte” richieste di archiviazione riferite alla data in cui le stesse sono state formulate. È evidente che occorre definire un discrimine fra tutto quanto avvenuto prima dell'instaurarsi della “grave inimicizia” (data delle prima querela sporta da Annunziata Cazzetta contro l'odierno opponente), che evidentemente non rileva ai fini delle valutazioni dell'aspetto psicologico del reato, e quanto risulta posto in essere da Annunziata Cazzetta dopo l'instaurarsi della grave inimicizia, quando cioè Annunziata Cazzetta si occupava di indagare contro Piccenna arrivando a chiedere ed ottenere ben sette mesi ininterrotti di intercettazioni telefoniche a carico di Nicola Piccenna (cfr. proc. pen. 2751/06/21 Procura di Matera) durante le quali veniva a conoscenza delle strategie processuali che Piccenna poneva in essere con i suoi difensori, delle querele che depositava e degli incontri con i magistrati che ricevevano queste querele e delle attività d'indagine che quei magistrati disponevano a suo (della D.ssa Cazzetta, ndr) carico.

Nemmeno conoscono (e valutano) le richieste di rinvio a giudizio formulate da Annunziata Cazzetta a carico del Piccenna che non sono state accolte dal GUP di Matera, dalle quali, ad abundantiam, si potrebbe evincere quell'elemento soggettivo che i PPMM dichiarano “mancante”. Varrebbe utilità conoscitiva la disamina dei casi in cui le accuse ipotizzate risultassero completamente infondate o riferite a reati speciosi e fantasiosi (cfr. violenza privata con l'uso delle armi, proc. pen. 5751/06/21 Proc. Mt).

L'oggetto dell'investigazione suppletiva ed acquisizione di ulteriori elementi di prova

Voglia Codesto Giudice, disporre investigazioni suppletive tese ad acquisire gli ulteriori elementi che possono dimostrare la fondatezza della notizia di reato e la sostenibilità dell'accusa in giudizio. In particolare si chiede:

1. Acquisire la documentazione completa di tutti i procedimenti penali che sono stati definiti a partire dal marzo 2007, ovvero tuttora in essere, curati dalla d.ssa Annunziata Cazzetta in cui Piccenna Nicola è parte indagata ovvero parte offesa. Per ciascun procedimento, comprendendo quelli per cui Cazzetta ha definito l'iscrizione al REGE e/o svolto indagini e che sono stati riassegnati ad altri magistrati, si vogliano acquisire: a) le date d'iscrizione del reati; b) le date d'iscrizione degli indagati; c) le date di formulazione degli atti di definizione procedimentali, d) le argomentazioni formulate dalla D.ssa Cazzetta a supporto delle decisioni assunte; e) le decisioni assunte dal Giudice per i procedimenti che risultano definiti;

2. Di procedere alla “diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti” per quanto attiene al mendacio perpetrato da Annunziata Cazzetta nell'udienza del 28.11.2008 da cui emergono evidenze probatorie che non solo sono idonee a sostenere l'accusa di mendacio, frode processuale e falso ideologico, ma che avrebbero dovuto comportare idonee azioni volte ad impedire il ripetersi ed il protrarsi delle condotte criminose lamentate in querela;

3. Acquisire l'intero fascicolo del procedimento penale n. 2751/06 mod. 21 della Procura di Matera per cui, ad oggi, è stato depositato l'atto di chiusura delle indagini preliminari. Questo fascicolo, relativo ad un procedimento penale curato dall'odierna indagata, può essere considerato il compendio delle condotte illecite poste in essere da Annunziata Cazzetta ed alcuni altri in spregio del Codice di Procedura Penale e del buonsenso. Dalle copiose intercettazioni delle telefonate del sottoscritto, di cui nel fascicolo citato v'è ampia sintesi, emerge come Annunziata Cazzetta veniva a conoscenza di ogni atto, intenzione e strategia processuale che lo scrivente poneva in essere nei procedimenti e nelle denunce a carico della Cazzetta medesima. Con ciò integrando compiutamente l'illecito vantaggio personale che certifica l'elemento psicologico del delitto di abuso d'ufficio che Cazzetta compie anche grazie all'inerzia con cui procede il procedimento penale che oggi ci occupa. Consideri, questo Giudice, che l'anagrafazione di Annunziata Cazzetta viene richiesta dai PPMM procedenti nel febbraio 2011, ad oltre due anni dalla denuncia/querela del fatto reato. Circostanza che non si può lasciar passare senza una nota di biasimo.

Conclusioni

Per quanto innanzi esposto, voglia l'ill.mo Giudice disporre l'iscrizione coatta dei reati denunciati, documentati, accertati ma non iscritti sino ad oggi ed in particolare il mendacio, il falso ideologico e la frode processuale portati a compimento da Annunziata Cazzetta.

Voglia questo Giudice disporre il rinvio coatto a giudizio per Annunziata Cazzetta, esistendo in atti ampie evidenze probatorie in grado di sostenere l'accusa in giudizio, ovvero, in subordine, disporre le indagini suppletive richieste, rimandando gli atti ai PPMM affinché si provveda in tal senso.

Matera, 26 aprile 2011

(Nicola Piccenna)

domenica 17 luglio 2011

Appello "Marinagri": "Il Giudice ha violato la legge" (prima puntata)


“Il Giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro, nel motivare dette assoluzioni, ha violato la legge penale incorrendo in ipotesi scolastica di...”. Con queste parole inizia il ricorso in Appello della Procura Generale di Catanzaro. Documento che pochi conoscono e nessuno si è premurato di pubblicare integralmente. Ne emerge un quadro della vicenda “Marinagri” su cui sarà opportuno riflettere. La pubblicazione che segue è tratta integralmente dall'atto a firma del Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla. Motivi dell'impugnazione: l) vizio di mancanza di motivazione, e cioè non motivando quello che si è deciso e motivando meno di quello che si è deciso (in processo complesso, definito con sentenza a seguito di rito abbreviato oggettivamente e soggettivamente complesso, il giudice tace su capi decisivi del processo); le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento sono prive di completezza in relazione a specifiche questioni costituenti il compendio probatorio di cui disponeva e dotate del requisito della decisività. 2) vizio di motivazione contraddittoria, e cioè palesando contraddittorietà tra le premesse e la conclusione; 3) vizio di travisamento della prova, decisiva e specifica; 4) vizio di illogicità manifesta, avendo scelto ipotesi ricostruttiva del fatto intrinsecamente incoerente. CAPI E PUNTI DELLA SENTENZA CHE SI IMPUGNANO: Relativamente al reato di abuso edilizio, il G. U.P. di Catanzaro dopo aver effettuato una parziale ed incompleta esposizione degli atti e delle questioni giuridiche sottoposte alla sua valutazione, riproducendo gli accadimenti endo procedimentali (1 ° decreto di sequestro preventivo urgente emesso dal PM, mancata convalida del GIP, 2° decreto di sequestro preventivo urgente eseguito dalla P.G. per i fatti in imputazione, convalida del GIP di Catanzaro, conferma del Tribunale del riesame di Catanzaro, conferma della Corte di Cassazione) impiega ben sei pagine sui poteri del giudice penale di valutare l'atto amministrativo anche quando incida su interessi legittimi e l'insindacabilità da parte del giudice ordinario del contenuto dell'atto amministrativo rientrante nella sfera di discrezionalità della P.A. quanto alle modalità di raggiungimento delle finalità di pubblico interesse cui l'atto stesso e preposto, con il divieto di ogni forma di ingerenza e di sostituzione nell'attività della P.A.''(pag. 21 sentenza). Su tali premesse il Giudice ritiene che la variante del PAI del 28.5.2002 presenti una procedura di approvazione completa, ma nell'affermare ciò non tiene conto degli elementi di fatto e diritto che inficiano la vicenda sin dalla sua origine, in modo insuperabile, limitandosi ad affermare, invero alquanto apoditticamente, che le delibere del 20.7.2007 e del 26.1.2009 con le quali, nell'ambito degli aggiornamenti del Piano di Bacino venivano recepite le variazioni relative alle “A ree di versante” ed alle “Fasce di pertinenza fluviale” (tra cui quella di interesse della Marinagri) e la riperimetrazione delle suddette aree, non rappresentano un necessario completamento della procedura di adozione della variante del 2002 ma, come detto, il finale passaggio esecutivo di una modifica già intervenuta con atto approvato dal 2002. Ancora, sperimentando una sorta di non consentita interpretazione “autentica”' della volontà della P.A., il Tribunale ritiene che è stata approvata la variante richiesta dalla Marinagri s.p.a. che elimina il vincolo di inedificabilità nell'area interessata dagli insediamenti della predetta società ed è stato imposto a quest'ultima l'innalzamento delle arginature esistenti e la redazione di una relazione con cadenza biennale sullo stato delle medesime (realizzate e da realizzare), pena la revoca delle autorizzazioni”. Ed in tal senso il giudice si limita a “motivare” con il fatto che restano oscuri i passaggi inferenziali che hanno portato a ritenere che il termine biennale si estendesse, in modo improrogabile, alla previsione dell'esecuzione dell'innalzamento degli argini da parte del privato e che al suo spirare fosse correlata l'automatica decadenza della variante, poiché ciò è in contrasto con il tenore letterale dell'atto che impone la cadenza biennale solo alla presentazione delle relazioni sullo stato degli argini e parla espressamente di un'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse”. Il Tribunale conclude pertanto con 1'affermazione della corrispondenza alla normativa di riferimento della variante PAI n. 9/02 e dei successivi atti esecutivi - presupposto necessario alla legittimità dei titoli abilitativi alla costruzione del complesso Marinagri. - atteso che L'atto risulta emesso dall'Autorità competente, nell'esercizio di un potere consentito dalla legge (Variante al Piano su richiesta del privato) nel rispetto della procedura prevista (artt.1, 22 e 24 N. Att.cit.) ed altresì in ossequio alle finalità pubbliche cui lo stesso è preposto (contemperamento dell'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio ed alla sua tutela dal rischio di inondazione. Differenti prospettazioni... comporterebbe una sostanziale sostituzione da parte di questo Giudice in valutazioni che sono proprie della P.A... in conclusione deve escludersi la sussistenza del reato di abuso edilizio...
di Franco Venerabile

sabato 19 febbraio 2011

PROCESSO IMMEDIATO ovvero Noi Cittadini di serie B



Tutti i cittadini sono uguali di fronte alla Legge, lo stabilisce e garantisce la nostra Costituzione. Ma la Legge non è uguale per tutti. Infatti, coloro che la Legge devono solo applicarla, a volte, dimenticano di esserne soggetti e finiscono per interpretarla a loro piacimento rivendicando una presunta insindacabilità dell'operato che li pone al di sopra della Legge, della Costituzione e, quindi, dello Stato. Veniamo agli esempi concreti. Silvio Berlusconi è stato indagato per gravi reati, tanto gravi da richiedere misure invasive della libertà personale quali: intercettazioni, perquisizioni e sequestri. Tempo un mese e i solerti magistrati hanno chiesto ed ottenuto il processo immediato fissato per i primi di aprile. Quattro anni fa, quattro giornalisti, un editore ed un capitano dei Carabinieri furono oggetto di perquisizioni e sequestro di documenti e computer sia presso le loro abitazioni che nelle redazioni delle testate giornalistiche. Nemmeno la Caserma dei Carabinieri venne risparmiata dalla Polizia Giudiziaria agli ordini del PM, tanto erano gravi le ipotesi di reato perseguite. Mesi di intercettazioni telefoniche delle utenze dei giornalisti e del carabiniere. Anche le conversazioni di servizio e quelle in cui l'ufficiale riceveva disposizioni sulle indagini da compiere a carico degli stessi magistrati che decidevano e ascoltavano proprio quelle telefonate. L'ultima proroga delle indagini preliminari è scaduta il 31 gennaio 2009, due anni fa. Ma del processo, ovvero dell'atto di chiusura delle indagini, nemmeno l'ombra. In questi casi la Legge prevede che il Procuratore Generale disponga l'avocazione, ma il magistrato ha rigettato le richieste in tal senso e gli organismi di vigilanza e controllo (CSM, Ministero, Procura della Cassazione, Presidente della Repubblica), formalmente interessati, tacciono. È troppo chiedere lo stesso trattamento (celere) e la stessa attenzione (quotidiana) riservato a Presidente del Consiglio? Personaggi ed interpreti: Annunziata Cazzetta (PM - Mt); Massimo Lucianetti (Proc. Gen. - Pz); Pasquale Zacheo - Capitano CC; Carlo Vulpio, Gianloreto Carbone, Nino Grilli, Nicola Piccenna - giornalisti; Emanuele Grilli – editore (indagati). (tratto da "Buongiorno" pubblicazione settimanale della testata "Giornale della Sera" del 19 Feb 2011)


La casta è un sistema di stratificazione gerarchica della società. Le caste influiscono anche sulla suddivisione del lavoro, diversificando quindi lo stato sociale di ogni cultura. Il sistema della caste trovò una giustificazione religiosa nel primo dei testi sacri dell’induismo, il Rig Veda, e fu poi riaffermata nella Bhagavad-Gita, che indica come via per accedere a una condizione migliore nella successiva incarnazione, se si obbedisce alle regole della propria casta. Inizialmente le caste erano quattro: kshatriya (il re e i guerrieri), brahmani (sacerdoti), vaishya (agricoltori e mercanti) e shudra (servi); ma con l’emergere di nuove attività e gruppi sociali il sistema subì un’evoluzione e si sviluppò una serie di sottocaste o jati. Ogni casta ha il proprio dharma, ossia una serie di doveri da compiere. Si tratta perlopiù di preghiere, di servizio nei confronti della comunità, di dominio delle proprie passioni. Secondo le dottrine induiste, la casta nella quale un individuo nasce è il risultato delle sue azioni in una vita precedente. In questa visione le ineguaglianze fra gli uomini sono quindi motivate da azioni passate, ed hanno del resto un valore provvisorio, valgono cioè fino alla morte dell'individuo e alla sua successiva reincarnazione. Al di fuori delle dette classi vi sono i Paria, essi sono i fuori casta, cioè gli infimi tra gli infimi. Adesso è tutto più chiaro. Hanno ragione i Napolitano, i Violante & C., ad invitarci alla moderazione, ai toni morbidi. Noi che siamo Paria per qualcosa che abbiamo fatto in una vita precedente (e quindi ce lo siamo meritato) dobbiamo solo compiere i doveri del nostro dharma, aspettare la morte e nella prossima vita... saranno c... loro! Ma un piccolo anticipo già in questa (vita), magari, ci starebbe tutto. (tratto da "Buongiorno" pubblicazione settimanale della testata "Giornale della Sera" del 19 Feb 2011)

giovedì 3 febbraio 2011

Messico e nuvole






Il Messico non c'entra, le nuvole sì. O, forse, è il contrario. Il fatto è che c'è una gran confusione in giro ed ogni volta, prima di avviare una qualsiasi discussione o formulare un intervento occorre stabilire una base di vocaboli cui si conferisce un significato comune e condiviso. Figurarsi se si affrontano questioni, come dire, intrinsecamente impegnative quali la verità, la lealtà, la libertà. E giù con gli esempi, le domande ed i dogmi. Non certo quelli di fede che sono così chiari e precisi da non ammettere equivoci, se non quelli voluti o creati ad arte. Il 14 ottobre 2005, questa testata pubblicò un numero completamente bianco, una bianca lapide muta alla scomparsa della libertà di stampa. Allora vi erano state pressioni e tentativi di mettere a tacere questa voce. Prove tecniche di censura giudiziaria che, per la verità, sono continuate, si sono intensificate e precisate in modalità e toni che mai avremmo immaginato e che, ad onor del vero, nemmeno i Codici avevano (ed hanno) previsto. Ma siamo ancora qui e la cosa è di per sé positiva, nonostante il prezzo pagato e quello che siamo chiamati a pagare ancora. Libertà: quella cosa che se la eserciti devi necessariamente pagarne il prezzo. Siamo tanto lontani dall'idea del sacrificio, dalla possibilità (necessità) di rinunciare a qualcosa per restare liberi da arrivare all'auto censura. “La libertà, Sancho, è uno dei doni più preziosi che i cieli abbiano concesso agli uomini: i tesori tutti che si trovano in terra o che stanno ricoperti dal mare non le si possono eguagliare: e per la libertà, come per l’onore, si può avventurare la vita” (Don Quijote de la Mancha - Miguel de Cervantes). Messico o nuvole, poco importa. Per la libertà, come per l'onore, si può avventurare la vita. (da "Buongiorno" di Filippo de Lubac)

La vita che non c’è del ragionier ‘Spino’

È da 30 anni che il ragionier Giuseppe Spinelli contabilizza vite non sue, parla con femmine che non conosce, gestisce ville dove non è mai stato, riceve dozzine di messaggini da bimbe che non gli chiedono mai “Ragioniere come sta?”, ma solo “Quando, quanto?” e al massimo gli concedono la piccola delizia di certi diminutivi, tipo Spin, Spino, Spinaus. Due volte al mese entra nella filiale del Monte dei Paschi di Milano 2 e ne esce con “il cappotto foderato di denaro” (Ruby dixit) da 500 a 800 mila euro in contanti. Che non sono mai per lui, ma per il Dottore, cioè il Presidente, cioè il titolare della sua puntigliosa aritmetica. Di lui non esistono foto, né (quasi) interviste. Si sa che sta per compiere 70 anni, è nato a Settala, vive a Bresso. Ha avuto inconvenienti con la giustizia per abusi edilizi, mai compiuti da lui, né per suoi vantaggi. Ne è uscito con batterie di avvocati non suoi. Perché anche i guai e la soluzione dei guai sono sempre il riverbero di chi gli paga i gesti, i sogni e il destino. Ha una moglie, che in questi giorni concitati ha morso un paio di cronisti ficcanaso: “Andate via, mio marito non c’è”. Suo marito (invece) c’è sempre. È la sua vita che da 30 non c’è più. (Il Fatto Quotidiano, 3 febbraio 2011)

giovedì 27 gennaio 2011

Cuffaro, una lezione di civismo (e di dignità)

Salvatore Cuffaro, beffardamente ribattezzato Totò Vasa-Vasa, ci ha dato una lezione. E che lezione! Era dai tempi del Presidente della Repubblica Giovanni Leone, dimessosi appena venne attinto da un procedimento penale per sospetta corruzione (da cui poi fu prosciolto), che non si assisteva ad una lezione di rispetto istituzionale e costituzionale di questa portata. Anzi, forse, la lezione che arriva da Cuffaro è anche più importante. In un clima politico in cui il capo del Governo minaccia i PM che indagano su di lui. In un momento storico in cui il conflitto di competenza invece che rimandato alla (legittima ed unica) competenza del tribunale, viene risolto dall’imputato e dai suoi avvocati con decisione inappellabile quanto incostituzionale. Quando il quadro istituzionale vede al vertice del Governo un uomo indagato per sfruttamento della prostituzione minorile. È davvero una sorpresa che un uomo potente, già Presidente della Regione Sicilia e Senatore della Repubblica Italiana, affermi che accetta la condanna e si consegna alla detenzione carceraria in ossequio alle istituzioni che ha servito. Una sorpresa ed un insegnamento, certamente da una persona che non ha da trarne vantaggio e che avrebbe ben potuto buttarla in teorie complottiste. Invece eccolo lì, con un filo di voce e qualche incertezza come se sapesse di pronunciare parole storiche, che si presenta ai carabinieri per essere arrestato e portato in carcere. La notizia vera è questa. Il resto, le accuse (e la condanna) per aver favorito alcuni mafiosi, improvvisamente, passano in secondo piano. Prevale l’uomo, l’insegnamento utile ai propri figli ma anche a tanti figli di... che albergano nei palazzi della politica.



sabato 22 gennaio 2011

SILVIO, AD-DIO!

SILVIO, ADDIO!

(tratto dal settimanale "Buongiorno" in edicola a Matera Sabato 22 Gennaio 2011)


Finisce una storia, è inutile e persino patetico tentare di non leggere il dato. Assistiamo alla fine della storia di un uomo segnato dagli anni e da qualche disturbo patologico della personalità che non può togliergli il posto di rilievo nella storia d'Italia che si è meritato per quanto ha fatto. La corte dei fedelissimi ripete frasi senza senso compiuto o, comunque, del tutto avulse dalla realtà. É come tentare di fermare un treno soffiando contro la locomotiva. Risparmiategli almeno le ultime, umilianti, esternazioni. Voi che non gli avete risparmiato la discesa sino agli infimi anelli della considerazione di sé. Voi che dite di essergli amici ma niente fate per alleggerire il peso della solitudine che traspare dallo sguardo stanco di quest'uomo. Un dato, almeno uno, possiamo cogliere e persino apprezzare di Silvio Berlusconi: il desiderio di felicità. Anche le nefandezze più basse, chissà quanti e quante simili nelle nostre vite così “normali”, altro non sono che domanda, richiesta, desiderio. Bisognava dirgli, spiegargli, quale è la direzione cui indirizzare questa ricerca. Occorreva testimoniargli Chi risponde davvero a questo desiderio, invece che strappargli un pezzo, piccolo o grande, di potere. Ci voleva qualcuno che gli volesse davvero bene. Cosa ve ne fate, adesso, di quel potere? Cosa ne avete fatto dei talenti che avevate in dote? Come se il destino buono non fosse di tutti e per tutti, come se alcuni fossero semplice strumento amorfo e non avessero un destino di felicità per sé stessi e il loro destino non ci stesse a cuore come quello di noi stessi. Come se una scelta a priori li sottraesse alla libertà di scegliere. C'è una possibilità, c'è sempre la possibilità di guardare e di chiedere e di ottenere molto di più di quanto si è meritato e, persino, di quanto si spera. Silvio ad-Dio! (di Bianca Novelli)

giovedì 6 gennaio 2011

Tardes de mantillas y claveles

(tratto dal settimanale "Buongiorno" in edicola a Matera da Sabato 8 Gennaio 2011)

In redazione giungono decine di segnalazioni, esposti, intenzioni (ed a volte finanche) querele e, negli incontri seguiti alla pubblicazione del primo numero di questo settimanale, frequente arriva l'incitamento alla carica a testa bassa contro questo o quel maggiorente o (presunto) potente di turno. La sensazione che si prova, vi assicuro, è di mesto sconforto. Deve essere pressappoco quella del toro quando gli sventolano davanti la mantillas e si arrende al destino iniziando l'ultima carica dell'ultimo pomeriggio della sua vita. E forse un giorno ci arrenderemo e partiremo anche noi, incuranti delle banderillas, per l'ultima carica. Ma oggi no! Abbiamo ancora fiducia e sufficiente conforto negli amici e nella fede. Forse non siamo stati chiari, forse i più non vogliono capire, forse occorre dirlo e ripeterlo ancora: “questo è un giornale, non un tribunale o una questura”. Da noi si deve chiedere (pretendere) informazione, non giustizia. Noi possiamo (dobbiamo) criticare non emettere sentenze. Noi siamo abilitati ad indagare, non a processare. La giustizia, le sentenze, i processi, quelli li dovete pretendere dalle Procure, dai Giudici, dai Tribunali. Il giornale può esporre le vostre ragioni e non la vostra difesa, questa va concordata e pretesa dal vostro avvocato. Noi siamo solo giornalisti, non fateci compiere passi su terreni non nostri, non mandateci allo sbaraglio. Là dove saremmo trafitti dallo stiletto del matador professionista, fra gli applausi della folla che, ne siamo certi, vi vedrà spettatori (paganti ) e magari, infine, plaudenti anche se solo per pavidità. Pochi (ma buoni) fra coloro che ci testimoniano stima e condivisione hanno sottoscritto l'abbonamento o inviato concreto sostegno al giornale. Occorre prenderne atto ed attrezzarsi per resistere in un'impresa difficile ma irrinunciabile. Del resto sapevamo in partenza che non partivamo per una gita nei boschi. Non è ancora spuntata l'alba dell'ultima “tarde”, mantillas e claveles non fanno parte della nostra cultura. Noi preferiamo lancia e cavallo ed attendiamo che ci processino per questi, giacché le indagini sono terminate da 2 anni. (Il Direttore)


Celestina Gravina, Procuratore Capo a Matera


Irripetibili epiteti, giungono in redazione, con lettere rigorosamente anonime, all'indirizzo del nuovo Procuratore Capo presso il Tribunale di Matera: D.ssa Celestina Gravina. Non meritano (né potrebbero) avere alcuno spazio. Occorre, tuttavia, imporre un metodo di lavoro che introduca al corretto metro di giudizio. Lamentano, molti, che il nuovo procuratore abbia partecipato alla presentazione di un libro dell'On. Giuseppe Ayala circondata da relatori di un preciso schieramento politico (Pd) e rilanciano con l'imminente (prevista) presenza dell'alto magistrato fra i relatori, alla presentazione di un altro libro, con l'avv. Emilio Nicola Buccico. Le lagnanze sono costruite su presupposti di dietrologia complottista che affliggono la società materana in misura ancora maggiore, se possibile, di quanto non accada abitualmente nella penisola italica. Solo perché siederanno allo stesso tavolo per qualche ora, si sancirebbe un sodalizio che ripercorre la trista frequentazione fra Buccico ed il predecessore della D.ssa Gravina, il Dr. Giuseppe Chieco (ancora oggi alle attenzioni dei magistrati di Catanzaro, pendente l'opposizione all'archiviazione nel procedimento che vede i due indagati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari). Le persone si giudicano dai fatti e dagli atti che pongono in essere: mai nel computer personale della D.ssa Gravina troveremo il file originale di una denuncia querela dell'avv. Buccico (come accadde per il Dr. Chieco). Mai vedremo nei corridoi del Palazzo di Giustizia, l'avv. Buccico appoggiare la mano sulla spalla della D.ssa Gravina come suole fare (negli ultimi tempi più raramente) con alcuni magistrati. Mai accadrà che Buccico, un suo assistito e la D.ssa Gravina andranno dal GIP per discutere un dissequestro (come accadde con Chieco dal Gip Angelo Onorati). Mai Buccico potrà promettere alla D.ssa Gravina la nomina a consulente dell'antimafia in cambio di una mancata iscrizione nel registro degli indagati di un suo allievo (come accadde con la D.ssa Felicia Genovese a “protezione” dell'avv. Labriola). Sono solo alcuni dei fatti incredibili, gravissimi, esecrabili che hanno mostrato comportamenti disinvolti e censurabili tanto da meritare l'adozione di procedimenti disciplinari e l'avvio di indagini penali. Lasciamo lavorare in pace la D.ssa Celestina Gravina, ha la responsabilità di una Procura difficile ma anche la tempra e l'esperienza per fare bene. (di Nicola Piccenna)