domenica 17 luglio 2011

Appello "Marinagri": "Il Giudice ha violato la legge" (prima puntata)


“Il Giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro, nel motivare dette assoluzioni, ha violato la legge penale incorrendo in ipotesi scolastica di...”. Con queste parole inizia il ricorso in Appello della Procura Generale di Catanzaro. Documento che pochi conoscono e nessuno si è premurato di pubblicare integralmente. Ne emerge un quadro della vicenda “Marinagri” su cui sarà opportuno riflettere. La pubblicazione che segue è tratta integralmente dall'atto a firma del Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla. Motivi dell'impugnazione: l) vizio di mancanza di motivazione, e cioè non motivando quello che si è deciso e motivando meno di quello che si è deciso (in processo complesso, definito con sentenza a seguito di rito abbreviato oggettivamente e soggettivamente complesso, il giudice tace su capi decisivi del processo); le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento sono prive di completezza in relazione a specifiche questioni costituenti il compendio probatorio di cui disponeva e dotate del requisito della decisività. 2) vizio di motivazione contraddittoria, e cioè palesando contraddittorietà tra le premesse e la conclusione; 3) vizio di travisamento della prova, decisiva e specifica; 4) vizio di illogicità manifesta, avendo scelto ipotesi ricostruttiva del fatto intrinsecamente incoerente. CAPI E PUNTI DELLA SENTENZA CHE SI IMPUGNANO: Relativamente al reato di abuso edilizio, il G. U.P. di Catanzaro dopo aver effettuato una parziale ed incompleta esposizione degli atti e delle questioni giuridiche sottoposte alla sua valutazione, riproducendo gli accadimenti endo procedimentali (1 ° decreto di sequestro preventivo urgente emesso dal PM, mancata convalida del GIP, 2° decreto di sequestro preventivo urgente eseguito dalla P.G. per i fatti in imputazione, convalida del GIP di Catanzaro, conferma del Tribunale del riesame di Catanzaro, conferma della Corte di Cassazione) impiega ben sei pagine sui poteri del giudice penale di valutare l'atto amministrativo anche quando incida su interessi legittimi e l'insindacabilità da parte del giudice ordinario del contenuto dell'atto amministrativo rientrante nella sfera di discrezionalità della P.A. quanto alle modalità di raggiungimento delle finalità di pubblico interesse cui l'atto stesso e preposto, con il divieto di ogni forma di ingerenza e di sostituzione nell'attività della P.A.''(pag. 21 sentenza). Su tali premesse il Giudice ritiene che la variante del PAI del 28.5.2002 presenti una procedura di approvazione completa, ma nell'affermare ciò non tiene conto degli elementi di fatto e diritto che inficiano la vicenda sin dalla sua origine, in modo insuperabile, limitandosi ad affermare, invero alquanto apoditticamente, che le delibere del 20.7.2007 e del 26.1.2009 con le quali, nell'ambito degli aggiornamenti del Piano di Bacino venivano recepite le variazioni relative alle “A ree di versante” ed alle “Fasce di pertinenza fluviale” (tra cui quella di interesse della Marinagri) e la riperimetrazione delle suddette aree, non rappresentano un necessario completamento della procedura di adozione della variante del 2002 ma, come detto, il finale passaggio esecutivo di una modifica già intervenuta con atto approvato dal 2002. Ancora, sperimentando una sorta di non consentita interpretazione “autentica”' della volontà della P.A., il Tribunale ritiene che è stata approvata la variante richiesta dalla Marinagri s.p.a. che elimina il vincolo di inedificabilità nell'area interessata dagli insediamenti della predetta società ed è stato imposto a quest'ultima l'innalzamento delle arginature esistenti e la redazione di una relazione con cadenza biennale sullo stato delle medesime (realizzate e da realizzare), pena la revoca delle autorizzazioni”. Ed in tal senso il giudice si limita a “motivare” con il fatto che restano oscuri i passaggi inferenziali che hanno portato a ritenere che il termine biennale si estendesse, in modo improrogabile, alla previsione dell'esecuzione dell'innalzamento degli argini da parte del privato e che al suo spirare fosse correlata l'automatica decadenza della variante, poiché ciò è in contrasto con il tenore letterale dell'atto che impone la cadenza biennale solo alla presentazione delle relazioni sullo stato degli argini e parla espressamente di un'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse”. Il Tribunale conclude pertanto con 1'affermazione della corrispondenza alla normativa di riferimento della variante PAI n. 9/02 e dei successivi atti esecutivi - presupposto necessario alla legittimità dei titoli abilitativi alla costruzione del complesso Marinagri. - atteso che L'atto risulta emesso dall'Autorità competente, nell'esercizio di un potere consentito dalla legge (Variante al Piano su richiesta del privato) nel rispetto della procedura prevista (artt.1, 22 e 24 N. Att.cit.) ed altresì in ossequio alle finalità pubbliche cui lo stesso è preposto (contemperamento dell'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio ed alla sua tutela dal rischio di inondazione. Differenti prospettazioni... comporterebbe una sostanziale sostituzione da parte di questo Giudice in valutazioni che sono proprie della P.A... in conclusione deve escludersi la sussistenza del reato di abuso edilizio...
di Franco Venerabile