sabato 24 settembre 2011

UDIENZA GUP CATANZARO 5.10.2011: RIUSCIRANNO A "PROTEGGERE" ANCORA A LUNGO ANNUNZIATA CAZZETTA?

Come spesso accadeva (e continua ad accadere) a Catanzaro, i procedimenti penali a carico dei colleghi magistrati di Matera vengono gestiti con negligenza, neghittosità e, peggio ancora, con veri e propri atti di favoreggiamento. Era la gestione coordinata da Salvatore Murone, Procuratore Aggiunto trasferito ad altra sede dopo essere stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Era la gestione che ha portato all'assoluzione dei quattro imputati nello stralcio "Marinagri" di Toghe Lucane che il Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla ha definito una sentenza da cui emergono comportamenti penalmente rilevanti a carico dei magistrati che l'hanno "prodotta".
Quella gestione continua, a tratti, sostenuta da quei magistrati che non si rassegnano al rispristino delle regole minimali del rispetto di legalità.
Due di questi signori, i Pubblici Ministeri, Dr. Gerardo Dominijanni e Dr. Paolo Petrolo, in data 08/03/2011 hanno chiesto di archiviare un procedimento penale sorto a carico di Annunziata Cazzetta (magistrato a Matera) che aveva ripetutamente mentito in udienza dichiarando il falso scientemente. Sono state fornite le prove del reato e persino l'audio integrale delle udienze, ma i due campioni del diritto, pur avendo accertato che Cazzetta ha mentito in udienza dichiarando il falso (come si legge nella loro stessa richiesta di archiviazione di seguito riportata) hanno ignorato i reati di falso falso ideologico e frode processuale e si sono limitati ad iscrivere un reato "minore", l'abuso d'ufficio, di cui si affrettano a giustificare l'improcedibilità. E' proprio la solita tecnica della premiata ditta "Murone" che ha consentito il protrarsi di una situazione insostenibile di minaccia e prevaricazione posta in essere da Cazzetta e suoi degni compari (prontamente denunciati ma ancora non iscritti nel registro delle notizie di reato (le iscrizioni a Catanzaro sono lunghe e difficili e spesso sono a carico d'ignoti nonostante nelle querele vengano indicati nomi, cognomi, indirizzi e persino le date di nascita!).
Pubblichiamo il ricorso avverso alla archiviazione che si discuterà il 5 ottobre a Catanzaro dal GUP Abjgail Mellace. L'udienza è a porte chiuse, ma vi daremo ampio resoconto essendo questo un diritto dei cittadini visto che il pronunciamento della dottoressa Mellace sarà formulato "in nome del popolo italiano".


p.s. Ovviamente, decine di esposti sono stati indirizzati al CSM ed alla Procura presso la Suprema Corte di Cassazione. I due organismi, ormai preda di logiche correntizie e di bande di potere, nulla pongono in essere per impedire lo strame dei presupposti minimali per l'esistenza di uno Stato di Diritto.





Spett.le
Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Catanzaro
P.zza Falcone Borsellino
88100 Catanzaro

Spett.le
Uff. del Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Catanzaro
P.zza Falcone Borsellino
88100 Catanzaro


Oggetto: Opposizione alla richiesta di archiviazione del Proc. Pen. N. 6960/10 mod. 21 R.G.N.R. cui è riunito il Proc. Pen. 1560/11 mod. 21 R.G.N.R.

Il sottoscritto Piccenna Nicola, nato a Ventimiglia (Im) il 6.10.1958 e residente a Matera in Viale del Ciclamino n.10, parte offesa nel procedimento penale precisato in oggetto, propone la presente opposizione formale alla richiesta di archiviazione redatta dai Pubblici Ministeri Dr. Gerardo Dominijanni e Dr. Paolo Petrolo in data 08/03/2011 e notificata allo scrivente in data 13 aprile 2011.

Premessa

I procedimenti penali di cui in oggetto scaturiscono da denuncia/querela formulata dall'odierno istante il 09.12.2008 ed indirizzata alla Procura della Repubblica di Salerno e ad altre autorità giudiziarie e/o organismi di vigilanza, oltre a successive integrazioni sempre formulate nella forma della denuncia/querela che sono confluite nel fascicolo di cui all'odierna opposizione alla richiesta di archiviazione.

Mendacio in udienza e frode processuale: reati di cui v'è prova in atti.

Occorre preliminarmente osservare - ai soli fini dell'ammissibilità del presente atto - che il presupposto della “indicazione” degli “elementi di prova” (collegati al tema dell'indagine suppletiva) che costituisce requisito indispensabile dell'opposizione, non implica necessariamente il concetto di novità. Detti elementi non devono necessariamente essere nuovi perché “...il concetto della novità della prova assume in ambito processuale un valore esclusivamente giuridico e non semplicemente naturalistico, al quale allude, invece, l'altro concetto di sopravvenienza della prova” (A. Sammarco in “La richiesta di archiviazione” Ed. Giuffrè '93, pag. 271). Tale assunto è stato, del resto, avallato dallo stesso Giudice delle Leggi, il Quale dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 co. I^ c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ha avuto modo di precisare che l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è legittima ed ammissibile anche quando “sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero” (Corte Cost. 26/3 - 11/4 1997 n.97, Tanis Asim, in Cass. Pen. '97 n.l235 pagg. 240 l e ss.). Può dunque tranquillamente affermarsi - per quanto rileva in questa sede – che ai fini dell'opposizione alla richiesta di archiviazione la prova nuova non è quella di nuova acquisizione ma piuttosto (e soprattutto) quella che implica una diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti. Con la presente si sollecita in primis proprio la “rilettura” del carteggio processuale il cui nuovo esame viene chiesto alla luce delle argomentazioni che seguono.

Reati denunciati, provati, accertati dai PPMM ma non iscritti.

Il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione dopo aver proceduto all'iscrizione della notitia criminis rilevata dalle denunce/querele esaminate e qualificata quale ipotizzata violazione dell'art. 323 c.p. Orbene, come appare evidente non solo dalle esplicite doglianze in querela ma anche dalla documentazione prodotta a supporto delle stesse, l'odierno istante ha sporto querela per il mendacio atto a produrre frode processuale della D.ssa Annunziata Cazzetta la quale, durante un'udienza del 28.11.2008 in cui rappresentava l'ufficio di Pubblico Ministero, mentiva affermando di non versare nella condizione di grave inimicizia nei confronti del sottoscritto. Il mendacio è consumato attraverso le dichiarazioni (fonoregistrate e trascritte nel verbale d'udienza. Entrambi i documenti sono presenti in atti) della D.ssa Cazzetta in cui quel magistrato dichiara non sussistere alcuna grave inimicizia con “Piccenna”. Diversamente, come hanno accertato gli stessi PPMM procedenti che dichiarano nella richiesta di archiviazione: “emergono presso questa Procura (Cz, ndr) procedimenti iscritti a carico del Piccenna a seguito di querele sporte dalla Cazzetta”, la grave inimicizia esisteva e la cosa era certamente nota alla D.ssa Cazzetta che aveva proposto diverse querele, per almeno una delle quali spingendosi ad insistere formalmente per uno spedito iter procedimentale. Cazzetta mentiva in udienza sapendo di mentire e la documentazione probatoria è in atti. Il mendacio, poi, assurge ad un ruolo di particolare rilevanza penale poiché viene perpetrato dall'indagata (D.ssa Annunziata Cazzetta) mentre è impegnata nell'esercizio di pubbliche funzioni (Pubblico Ministero) in un processo e cofigura l'evidente finalità d'ingannare il Giudice (D.ssa Rosa Bia, giudice dell'udienza preliminare) circa una specifica qualità del PM, quella della grave inimicizia con l'imputato, che ne avrebbe determinato l'obbligo d'astensione. Obbligo di cui i PPMM procedenti sono convinti e non ne fanno mistero, come si rileva sempre dalla richiesta di archiviazione oggi opposta: “a parere dei PPMM, l'indagata (Annunziata Cazzetta, ndr) aveva l'obbligo di formulare al Capo dell'Ufficio istanza di astensione dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito dei procedimenti che vedevano coinvolto il Piccenna...”. Del mendacio sono fornite inconfutabili prove documentali che meritano quella “diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti” di cui si è detto innanzi e, a sommesso parere dello scrivente, dovrebbero determinare questo Giudice per le Indagini Preliminari ad ordinare l'iscrizione coatta delle fattispecie di reato di mendacio, falso ideologico e frode processuale che, inspiegabilmente, i PPMM procedenti hanno ignorato.

Sulla argomentazione a sostegno della richiesta di archiviazione

I PPMM, nel formulare la richiesta di archiviazione che vede il sottoscritto odierno opponente, dall'ottica derivante dall'unico reato ipotizzato (violazione art. 323 c.p.), confermano la sussistenza dell'obbligo di astensione e si dichiarano convinti della configurabilità della condotta materiale del delitto di abuso d'ufficio. Tuttavia, i PPMM decidono di procedere con una richiesta di archiviazione poiché: “ciò che difetta è l'elemento psicologico del delitto in contestazione” in quanto “dall'attività investigativa svolta – ed in particolare dalla documentazione pervenuta... - emerge come la Cazzetta, in numerosi procedimenti a carico del Piccenna, si sia determinata a procedere con richiesta di archiviazione... ne discende evidentemente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto”.

Orbene, la “documentazione pervenuta” consiste nella nota “Prot. Ris. N. 94 del 18.1.2011” rubricata alla pagina n. 21 del fascicolo procedimentale depositato dai PPMM. Si tratta di un documento con informazioni assolutamente inidonee ai fini di una completa valutazione dell'operato di Annunziata Cazzetta nelle specifiche vesti di PM nei procedimenti penali che vedevano (e vedono) coinvolto l'opponente. Si consideri che non sono citati i procedimenti tenuti da Annunziata Cazzetta in cui l'odierno istante era (ovvero tuttora è) parte offesa. Sistematicamente definiti con richieste di archiviazione tranne che in un caso in cui la D.ssa Cazzetta chiese effettivamente il rinvio a giudizio salvo chiedere il proscioglimento durante l'udienza preliminare. Singolare circostanza, di ancor maggiore rilievo se si verificasse che la data di richiesta del rinvio a giudizio e quella di formulazione della richiesta di proscioglimento risultassero inframmezzate dalla prima querela della D.ssa Cazzetta nei confronti del sottoscritto; circostanza che varrebbe verifica d'indagine.

Carente la documentazione acquisita nelle indagini, carenti le valutazioni che non consentono di apprezzarne compiutamente la valenza dei dati. I PPMM non conoscono e non distinguono le “presunte” richieste di archiviazione riferite alla data in cui le stesse sono state formulate. È evidente che occorre definire un discrimine fra tutto quanto avvenuto prima dell'instaurarsi della “grave inimicizia” (data delle prima querela sporta da Annunziata Cazzetta contro l'odierno opponente), che evidentemente non rileva ai fini delle valutazioni dell'aspetto psicologico del reato, e quanto risulta posto in essere da Annunziata Cazzetta dopo l'instaurarsi della grave inimicizia, quando cioè Annunziata Cazzetta si occupava di indagare contro Piccenna arrivando a chiedere ed ottenere ben sette mesi ininterrotti di intercettazioni telefoniche a carico di Nicola Piccenna (cfr. proc. pen. 2751/06/21 Procura di Matera) durante le quali veniva a conoscenza delle strategie processuali che Piccenna poneva in essere con i suoi difensori, delle querele che depositava e degli incontri con i magistrati che ricevevano queste querele e delle attività d'indagine che quei magistrati disponevano a suo (della D.ssa Cazzetta, ndr) carico.

Nemmeno conoscono (e valutano) le richieste di rinvio a giudizio formulate da Annunziata Cazzetta a carico del Piccenna che non sono state accolte dal GUP di Matera, dalle quali, ad abundantiam, si potrebbe evincere quell'elemento soggettivo che i PPMM dichiarano “mancante”. Varrebbe utilità conoscitiva la disamina dei casi in cui le accuse ipotizzate risultassero completamente infondate o riferite a reati speciosi e fantasiosi (cfr. violenza privata con l'uso delle armi, proc. pen. 5751/06/21 Proc. Mt).

L'oggetto dell'investigazione suppletiva ed acquisizione di ulteriori elementi di prova

Voglia Codesto Giudice, disporre investigazioni suppletive tese ad acquisire gli ulteriori elementi che possono dimostrare la fondatezza della notizia di reato e la sostenibilità dell'accusa in giudizio. In particolare si chiede:

1. Acquisire la documentazione completa di tutti i procedimenti penali che sono stati definiti a partire dal marzo 2007, ovvero tuttora in essere, curati dalla d.ssa Annunziata Cazzetta in cui Piccenna Nicola è parte indagata ovvero parte offesa. Per ciascun procedimento, comprendendo quelli per cui Cazzetta ha definito l'iscrizione al REGE e/o svolto indagini e che sono stati riassegnati ad altri magistrati, si vogliano acquisire: a) le date d'iscrizione del reati; b) le date d'iscrizione degli indagati; c) le date di formulazione degli atti di definizione procedimentali, d) le argomentazioni formulate dalla D.ssa Cazzetta a supporto delle decisioni assunte; e) le decisioni assunte dal Giudice per i procedimenti che risultano definiti;

2. Di procedere alla “diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti” per quanto attiene al mendacio perpetrato da Annunziata Cazzetta nell'udienza del 28.11.2008 da cui emergono evidenze probatorie che non solo sono idonee a sostenere l'accusa di mendacio, frode processuale e falso ideologico, ma che avrebbero dovuto comportare idonee azioni volte ad impedire il ripetersi ed il protrarsi delle condotte criminose lamentate in querela;

3. Acquisire l'intero fascicolo del procedimento penale n. 2751/06 mod. 21 della Procura di Matera per cui, ad oggi, è stato depositato l'atto di chiusura delle indagini preliminari. Questo fascicolo, relativo ad un procedimento penale curato dall'odierna indagata, può essere considerato il compendio delle condotte illecite poste in essere da Annunziata Cazzetta ed alcuni altri in spregio del Codice di Procedura Penale e del buonsenso. Dalle copiose intercettazioni delle telefonate del sottoscritto, di cui nel fascicolo citato v'è ampia sintesi, emerge come Annunziata Cazzetta veniva a conoscenza di ogni atto, intenzione e strategia processuale che lo scrivente poneva in essere nei procedimenti e nelle denunce a carico della Cazzetta medesima. Con ciò integrando compiutamente l'illecito vantaggio personale che certifica l'elemento psicologico del delitto di abuso d'ufficio che Cazzetta compie anche grazie all'inerzia con cui procede il procedimento penale che oggi ci occupa. Consideri, questo Giudice, che l'anagrafazione di Annunziata Cazzetta viene richiesta dai PPMM procedenti nel febbraio 2011, ad oltre due anni dalla denuncia/querela del fatto reato. Circostanza che non si può lasciar passare senza una nota di biasimo.

Conclusioni

Per quanto innanzi esposto, voglia l'ill.mo Giudice disporre l'iscrizione coatta dei reati denunciati, documentati, accertati ma non iscritti sino ad oggi ed in particolare il mendacio, il falso ideologico e la frode processuale portati a compimento da Annunziata Cazzetta.

Voglia questo Giudice disporre il rinvio coatto a giudizio per Annunziata Cazzetta, esistendo in atti ampie evidenze probatorie in grado di sostenere l'accusa in giudizio, ovvero, in subordine, disporre le indagini suppletive richieste, rimandando gli atti ai PPMM affinché si provveda in tal senso.

Matera, 26 aprile 2011

(Nicola Piccenna)