lunedì 14 novembre 2011

Archiviata querela di Bubbico e Carelli contro Giovanardi: e ora?

TRIBUNALE DI CATANZARO
COLLEGIO PER IL TRIBUNALE DEI MINISTRI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE


Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto:

l. Carlo Fontanazza Presidente

2. Carmen Misasi Giudice

3. Lucia Monica Monaco Giudice

Nel procedimento n. 91/2007 Mod. 21 a carico di Giovanardi Carlo Amedeo a cui è riunito il procedimento n. 94/2007 Mod. 21 in ordine al seguente reato:

violazione dell'art. 595 c.p. per avere offeso la reputazione di Carelli Giovanni, Presidente della Provincia di Matera al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Provincia di Matera sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Cavone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento della protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente dello Provincia di Matera

violazione dell'art. 595 c.p, per avere offeso lo reputazione di Bubbico Filippo, Presidente della Regione Basilicata al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Regione Basilicata sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Covone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento dello protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente della Regione Basilicata.

Fatti commessi in Castrolibero (CS) luogo di stampa e di prima diffusione del giornale, in data 18.2.2006, con querela in data 3.3.2006

Letti gli atti; Concluse le indagini; Visto il parere del P.M. in data 19.12.2007, che ha concluso per lo trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per le determinazioni di competenza;

OSSERVA

…Nel merito ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni per sostenere lo fondatezza della notizia di reato in giudizio.

In particolare, dalla documentazione prodotta dall'indagato, emerge come i querelanti, per espressa indicazione di esponenti del Governo e, segnatamente, del Ministro Matteoli e del Sottosegretario Letta (cfr. verbale del Consiglio dei Ministri del 13.11.2003) erano stati informati, onde acquisire le loro determinazioni, sull'ipotesi di indicare come sito di stoccaggio delle scorie radioattive, il Comune di Scanzano Jonico. In particolare, era stato riferito al Ministro Giovanardi, quale membro del Governo, da parte dei predetti soggetti istituzionali e formalmente in un verbale del Consiglio del Ministri, che il Sindaco del Comune era d'accordo, avendo chiesto, però, un intervento in favore del Comune di tipo indennitario, che era d'accordo anche la Provincia, e che il Presidente della Provincia, odierno querelante, aveva richiesto preliminarmente un parere legale ad un avvocato, e che il Presidente della Regione, odierno querelante, se pur si era dichiarato contrario, aveva assicurato di non cavalcare in seguito la protesta popolare, e di volere chiedere misure di accompagnamento e cioè vantaggi economici di natura risarcitoria per la Regione. Da ciò emerge documentalmente, che l'indagato, al momento delle sue dichiarazioni al giornale, oggetto di denuncia, fosse certo perché in possesso di tali informazioni della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, di riferire cose vere circa lo posizione dei querelanti, criticati perché in seguito erano venuti meno ai loro impegni politici assunti con il Governo, cavalcando lo protesta popolare. Né le forme usate dall'indagato nella comunicazione con il giornalista appaiono esorbitanti il limite della continenza, essendosi limitato a richiamare i fatti, ed avendo esposto le proprie critiche con espressioni in sé non offensive ed in modo sereno. D'altra parte, l'importanza della questione politica e la posizione del dichiarante come Ministro, nonché la posizione pubblica dei querelanti, giustificavano la necessità dell'esternazione oggetto di contestazione. Tali circostanze impongono, allo stato, di ritenere non integrata l'illiceità del fatto.

P.Q.M

Il Tribunale, Dispone l'archiviazione dei procedimenti così riuniti e la restituzione degli atti al P.M.; Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catanzaro, 9.1.2008
Depositato In Cancelleria


IL CANCELLIERE                                     Il Presidente
(Annunziata Guarnieri)                            (Carlo Fontanazza)







giovedì 3 novembre 2011

Guai seri nella Procura Generale della Repubblica a Potenza


Negli atti di “Toghe Lucane”: Tufano, Bonomi, Cetola, Garelli, Improta, Polignano e le minacce ai Carabinieri

Nei capi d'imputazione ad un certo punto si leggono: b1 e c1 (si noti che abbiamo superato la zeta da un pezzo), sono una delle parti più sconvolgenti dell’indagine conclusa l’8 agosto 2008 dal Dr. Luigi De Magistris. Forse per la stima e l’onore sempre attribuiti all’Arma dei Carabinieri, certamente non scompaiono al primo illecito di suoi ufficiali ma necessariamente e doverosamente sarebbero da tutelare e recuperare con provvedimenti esemplari. Qui non si tratta di attendere le eventuali condanne, nemmeno di discettare di garantismo e verità processuale. Le azioni poste in essere, le minacce, la manipolazione della verità per raggiungere abbietti (ma quale manipolazione si potrebbe giustificare per fini nobili?) tutto documentato dalle intercettazioni telefoniche e dagli atti acquisiti, pongono il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di fronte alla necessità di compiere scelte dolorose e coraggiose al tempo stesso. Non è questione di pareri, non è nemmeno questione disciplinare. Primariamente è una questione d’onore. Siamo certi che gli stessi ufficiali coinvolti e responsabili sapranno anticipare le schermaglie giudiziarie e restituire credibilità alla Benemerita. Solo con questo sentimento, possiamo continuare a guardare con rispetto ed anche con la dovuta deferenza quegli uomini vestiti in nero con la riga rossa sui pantaloni. Per il resto, per la Procura Generale ampiamente coinvolta nei suoi rappresentanti apicali Dr. Vincenzo Tufano, Dr. Gaetano Bonomi e Dr. Modestino Roca, lasciamo che la giustizia faccia il suo corso. Sui loro sentimenti e sul loro senso delle istituzioni viene da dubitare ma questo si chiarirà nelle sedi opportune. Non si può trasformare una Procura Generale nel crocevia delle azioni di delegittimazione degli stessi magistrati operanti nel distretto giudiziario. Non si può ignorare il dovere di lealtà, prima ancora di tutto il resto. Quella lealtà e quell’eroismo che sin da piccolo ho veduto nella mirabile rappresentazione pittorica presente in tante caserme dell’Arma dei Carabinieri con il titolo: “La carica di Pastrengo”.

Bonomi ed i generali dei Carabinieri

b1) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 e 323 cod. pen. perché, con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Bonomi quale Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza, Cetola quale Generale Comandante Interregionale dell’Arma dei Carabinieri, Garelli quale Generale Comandante Regione Carabinieri Basilicata, Improta quale Colonnello Capo di Stato Maggiore Regione Carabinieri Basilicata, Polignano quale Tenente Colonnello Comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Potenza, tutti pubblici ufficiali, nello svolgimento delle loro funzioni e, comunque, dei servizi a loro assegnati, il Bonomi anche quale delegato a svolgere un’inchiesta amministrativa per conto del Ministero della Giustizia (Ufficio presso il quale aveva anche rispetto funzioni di Ispettore presso l’Ispettorato Generale), omettendo di astenersi in quanto tutti interessati alle vicende oggetto dell’inchiesta amministrativa (perché oggetto di accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria) arrecavano un danno ingiusto a magistrati (ed in particolare al Procuratore della Repubblica di Potenza, dr. Galante) ed appartenenti all’Arma dei Carabinieri svolgendo accertamenti indebiti anche nei confronti di magistrati del distretto di Corte d’Appello di Potenza.
c1) del delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 e 336 cod. pen. perché. al fine di realizzare il delitto indicato al capo b1), con più condotte esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con le qualità sopra indicate, usavano minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali Antonio Angiulli, Capitano Comandante Compagnia Carabinieri di Potenza e Salvatore Luciano, Tenente Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza - consistita nel prospettare procedimenti disciplinari e trasferimenti d’ufficio poi realizzatisi attraverso il trasferimento del primo ad Imperia e del secondo sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione della sanzione della consegna di rigore, per costringerli a ritrattare le dichiarazioni da loro rilasciate al Procuratore della Repubblica di Potenza dr. Giuseppe Galante che non consentivano di realizzare il disegno criminoso perseguito dal Bonomi, in concorso con gli alti Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Ed in particolare la vicenda - di cui all’imputazione dei due capi sopra indicati - prende spunto da una relazione presentata dai vertici dell’Arma dei Carabinieri della Basilicata, nella persona del Gen. Emanuele Garelli, irritualmente indirizzata alla Procura Generale di Potenza - nella persona del dr. Bonomi - nella quale vengono rappresentate doglianze relative ai rapporti intercorrenti fra l’Arma dei Carabinieri di Potenza e la Procura della Repubblica di Potenza, con particolare riferimento ai magistrati dr. Galante (Procuratore Capo della Repubblica) ed i Sostituti Procuratori della Repubblica dr. Vincenzo Montemurro, dr. Henry John Woodcook, e dr.ssa Gloria Piccininni, con un disegno criminoso finalizzato ad ostacolare le inchieste dei predetti magistrati, determinare la rimozione del dr. Galante dall’Ufficio di Procuratore della Repubblica attraverso la sua sostituzione proprio con il dr. Bonomi, titolare dell’inchiesta amministrativa, disegno criminoso che non raggiunge il suo obiettivo finale solo in seguito al coinvolgimento del dr. Bonomi nell’indagine della Procura della Repubblica di Catanzaro. Condotte che venivano consumate attraverso l’interscambio fra i soggetti di informazioni, documenti ed atti, alcuni dei quali tutelati dal segreto investigativo e/o comunque dai doveri di riservatezza (quali atti di procedimenti penali) indirizzati anche ad ottenere dichiarazioni di pubblici ufficiali divergenti dalla realtà dei fatti. E’ di tutta evidenza la pressione psicologica (idonea a coartare la libertà di azione e autodeterminazione) da parte dei vertici dell’Arma sopra indicati finalizzata a modificare le dichiarazioni rese durante il procedimento presso la Procura della Repubblica di Potenza dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria Angiulli e Luciano e raccolte dal Procuratore Galante, le quali andavano in senso inverso - ed evidentemente non gradito - a quanto affermato dal Generale Garelli nella sua relazione.
di Claudio Galante