Che fossero nudi, Adamo ed Eva, è un fatto. Addirittura un fatto costitutivo, erano stati creati così. Da questo dato oggettivo scaturiva un comportamento consequenziale: giravano nudi per il giardino dell’Eden. Così, quando ebbero a nascondersi all’arrivo del Creatore, Dio pose ad Adamo la domanda: “Chi ti ha detto che eri nudo”? Cioè, “da dove nasce il tuo giudizio morale”? Era appena nato il moralismo. La pretesa di possedere l’origine del giudizio: “Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi e diventereste come Dio, conoscendo il bene ed il male”. La pretesa moralistica, il singolo uomo arbitro e fonte della morale (conoscere il bene ed il male), stabilisce la divisione delle divisioni: la frattura fra la morale e l’origine della morale, fra l’uomo ed il creatore dell’uomo, fra la libertà e la natura della libertà. L’interruzione diabolica di questo rapporto (dia-ballo= dividere, separare) avviene stabilendo una nuova sorgente dell’azione: l’uomo da solo decide cosa è opportuno, cosa è lecito e cosa è impudico: “ero nudo e mi sono nascosto”. Il moralismo si mostra come una verità incontrovertibile, oggettiva: davvero erano nudi, tanto che contro il moralismo si fa fatica a trovare argomentazioni consistenti, almeno in prima battuta. Poiché la separazione dell’uomo dalla sua stessa natura (fatto a Sua immagine e somiglianza) lo rende incapace di atti ontologicamente morali. È nell’esperienza, quando si affronta la realtà, che ci si accorge di tutti i limiti di una posizione moralistica. Nascono così i partiti degli “onesti”, i profeti della “pubblica moralità”, le patenti di “uomini perbene”. E chi decide chi è dentro e chi fuori? Apparentemente si demanda ad una teoria di regole. Chi ti ha detto che eri nudo? La tabella tale, il codice etico, lo statuto del partito o dell’associazione, il casellario giudiziale. Invero l’esigenza di giustizia, di verità, di bellezza, in una parola di libertà, è talmente umana, talmente radicata nella natura stessa di ciascuno di noi da emergere insopprimibile anche nella situazione di divisione in cui siamo precipitati quando abbiamo posto a fondamento della vita e dei rapporti il moralismo, la nostra pretesa di incardinare l’origine del giudizio nella nostra personale conoscenza del bene e del male prescindendo dall’esperienza, in una sequenza di regole astratte, di leggi, di assunti. La nostra vera umanità riconosce e desidera aderire alla natura ultima del nostro essere. In pratica, realmente siamo in grado di distinguere il bene dal male solo che ci affidiamo a quello che il cristianesimo chiama il “cuore”: il contraccolpo che suscita in noi l’esperienza, il paragone con la realtà. “Ha mentito, è umano. Ha rubato, è umano. Ma questo non è il vero essere umano. Umano è essere generoso, umano è essere buono, umano è essere un uomo della giustizia e della prudenza vera, della saggezza” (Benedetto XVI). Qualche esempio chiarisce meglio di tanti discorsi. La legge prevedeva che in occasione della Pasqua un condannato a morte ricevesse la grazia. Fra Gesù e Barabba fu scelto il secondo. Dovendo distribuire la propria eredità, un genitore sceglie di fare parti uguali anche se un figlio è immensamente ricco, e l’eredità nulla cambia nella sua condizione, e l’altro assolutamente povero. “L’ingiustizia più grande è dividere in parti uguali fra diversi” (Don Lorenzo Milani). Non è immorale (o morale) l’uomo, lo sono le sue azioni che non vanno giudicate in base ad un decalogo bensì in relazione all’esperienza, al paragone con le esigenze del “cuore”. Così non è umano attribuire la patente di “onesti” ad una lista di candidati scelti sulla base di un certificato del casellario giudiziario allo stesso modo in cui non è umano riconoscere il passpartout a chi “assicura” gli interessi della “mia” parte abusando dell’altra. “Chi ti ha detto che eri nudo”?, questa è la domanda che mette in crisi i moralisti dell’una e dell’altra parte!
giovedì 18 marzo 2010
venerdì 19 febbraio 2010
domenica 24 gennaio 2010
Slalom giudiziario e incompatibilità ambientale
“Passerà la vita a difendersi”, questo convincimento esprimeva un magistrato, presidente della regione Calabria, uomo dalle idee chiare circa il destino prossimo del Dr. Luigi de Magistris. Più o meno il destino che sembra dipanarsi per un piccolo gruppo di giornalisti di provincia che hanno avuto l'ardire di raccontare fatti veri, d'interesse pubblico, esprimendosi con linguaggio continente e documentandosi attraverso qualche quintale di atti giudiziari non soggetti a segretezza o riserbo. Va da sé che questo “incerto fato” non proviene dai sortilegi degli dei dell'Olimpo ma da creature meno mitiche e molto prosaiche. Non c'è da lamentarsi, tutt'altro, il Codice di Procedura Penale e più in generale l'ordinamento giudiziario italiano consentono agli indagati/imputati di difendersi in giudizio ed è certamente uno dei sistemi giudiziari più garantisti del mondo democratico occidentale. Così, il 9 febbraio 2010, toccherà discutere di una presunta diffamazione compiuta ai danni della signora Pontrelli Rosalba, moglie del Procuratore Capo di Matera, Dr. Giuseppe Chieco.
Lamenta, Pontrelli, di essere stata indicata come partecipe della “trattativa per una casa nel villaggio Marinagri” con l'aggravante dell'attribuzione di fatti determinati Ma è proprio quanto sostiene la Guardia di Finanza di Catanzaro, cioè si tratta dei fatti determinati e provati attraverso la ricostruzione del “contatto registrato tra l'Ufficio Vendite della Marinagri e la signora Pontrelli Rosalba, moglie del Dr. Chieco Giuseppe, avvenuto il 12.12.2005”. Che vi fosse stato un interessamento del Dr. Chieco Giuseppe all'acquisto del villino sul mare lo confermano due sottufifciali della Guardia di Finanza (uno in servizio presso il Tribunale di Matera, l'altro a Policoro). Suvvia, signora Pontrelli, cosa c'è di male nel desiderare una villetta a pochi metri dall'acqua con annesso posto barca? Di cosa si lamenta se un giornale racconta fatti che hanno indotto una Procura della Repubblica a disporre la perquisizione personale e degli uffici del procuratore Dr. Giuseppe Chieco, circostanza mai verificatasi nella storia del Palazzo Giudiziario di Matera? Il merito lo lasciamo alle aule del Tribunale, agli avvocati ed ai magistrati perché è proprio giusto che funzioni così. Possiamo solo confermare che tutto quanto è stato pubblicato corrisponde fedelmente alle risultanze documentali e probatorie di un'inchiesta giudiziaria che vede il Dr. Giuseppe Chieco indagato per una quantità di reati gravissimi fra i quali l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari (il PM procedente ha chiesto l'archiviazione e il GIP dovrà all’uopo pronunciarsi fissando l'udienza per discutere diverse opposizioni delle parti offese). Sul metodo ci permettiamo di sollevare alcuni interrogativi che, per la verità, erano già stati sollevati proprio nell'articolo di cui si duole la signora Rosalba Pontrelli. È proprio opportuno, per non dire rituale, che la querela della moglie del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera venga trattata da un sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Matera? È proprio normale che un giudice del Tribunale di Matera si accinga a trattare una causa in cui la parte “offesa” ha il marito che sovrintende al PM che sosterrà l'accusa con l'ufficio a venti metri dall'aula dell'udienza? E se il marito della signora Pontrelli Rosalba, già menzionato Procuratore Giuseppe Chieco, ha dichiarato di trovarsi nello stato di grave inimicizia con uno degli indagati/imputati? Il Pubblico Ministero, nei capi d'imputazione, compie una vera e propria gimcana citando solo parzialmente l'occhiello dell’articolo: <>. Ma l'occhiello continua: “Ci chiediamo se è ancora opportuno mantenere la poltrona”. Non è una domanda sorta nella mente del giornalista. Identico quesito se l'era posto proprio Giuseppe Chieco nel 2007 (un anno prima dell'articolo incriminato) risolvendo il busillis a suo sfavore: “Chiederò di essere trasferito prima che lo faccia il CSM per incompatibilità ambientale”. Pare che abbia chiesto di essere trasferito in epoca abbastanza recente, deo gratias.
Del merito, seguiranno dettagli, ovviamente! (tratto dal Blog www.attigiudiziari.blogspot.com)
Del merito, seguiranno dettagli, ovviamente! (tratto dal Blog www.attigiudiziari.blogspot.com)
domenica 10 gennaio 2010
Annunziata Cazzetta, PM.
Il Pubblico Ministero, costituzionalmente libero e indipendente nell'individuare le ipotesi di reato, conduce le indagini per raccogliere le prove che possano sostenere in giudizio l'accusa. Dalla teoria alla pratica, di seguito ecco l'esempio fornito da Annunziata Cazzetta, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubbliva di Matera:
Piccenna Nicola, Grilli Emanuele e Grilli Rocco Antonio (rispettivamente giornalista, editore e direttore responsabile) sono indagati del reato di violenza privata con l'uso delle armi. La frase che li "incrimina" è riportata nell'avviso di garanzia di seguito allegato. A distanza di quasi quattro anni, il procedimento è ancora nella fase delle indagini preliminari, non essendo (Cazzetta) riuscita a trovare né il cavallo né la lancia.
venerdì 8 gennaio 2010
La Procura di Matera trascura, la Banca d'Italia ignora, l'usura prospera
Il procedimento è del 2005, la Guardia di Finanza completa gli accertamenti nel 2009 (ma aveva già comunicato irregolarità nel marzo del 2008): "il tasso d'interesse superò il tasso soglia e fu applicato senza soluzione di continuità dal 1.1.1999 al 17.7.2003 (oltre quattro anni); la banca percepì indebitamente la somma di Euro 23.389,64". Signori si tratta di usura. Ma alla Procura di Matera non sembra interessare molto, tanto che il procedimento langue nei cassetti di un qualche magistrato dopo essere passato attraverso quelli del Procuratore Capo (Giuseppe Chieco) e del Sostituto Anziano (Annunziata Cazzetta), entrambi indagati dalle Procure di Catanzaro e Salerno per reati gravissimi compresa l'associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Sempre i finanzieri, richiamando quanto già segnalato nel marzo 2008, fanno notare: "il software gestionale (della banca, ndr) è stato bypassato affinché non segnalasse l'errata attuazione delle condizioni contrattuali". Il resto lo leggerete nel documento originale allegato integralmente. Non si può dire quanti siano interessati all'argomento usura, certo ci si aspetterebbe che la Banca d'Italia dicesse qualcosa e che qualcuno verificasse cosa accade in una Procura che da anni conosce una così grave notizia di reato senza muovere un dito (se non per spostare il fascicolo sempre più in fondo). Non dimentichiamo che un nutrito numero di amministratori e dirigenti della Banca Popolare del Materano (così si chiamava all'epoca l'applicatore del tasso che superava il tasso soglia, oggi è Banca del Mezzogiorno) sono stati prosciolti in udienza preliminare dal Dr. Angelo Onorati, grazie al una magistrale perizia di una trentina di pagine redatta per l'occasione da tal dr. Angelo Menichini. Rispondendo al GUP (Onorati, ndr) Menichini "smontava" una ciclopica perizia commissionata dalla Procura di Matera e costata 115mila euro di oltre seimila pagine. Menichini è consulente dell'ABI (Associazione Banche Italiane) di cui erano soci e amministratori alcuni degli indagati. Poca cosa, di fronte alle responsabilità del PM (Annunziata Cazzetta) che aveva chiesto il rinvio a giudizio e poi si convertì ad una più mite richiesta di proscioglimento. Tutto questo mentre (Cazzetta) riceveva questa informativa e le altre che l'hanno preceduta.
mercoledì 6 gennaio 2010
Nuzzi, Verasani, Apicella, de Magistris:Archiviazione!
Tribunale di Perugia
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Il Giudice per le Indagini Preliminari,
(…)
Va subito detto che in questa sede non può assumere diretto rilievo il provvedimento emesso dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 19.1.2009 nei confronti, fra l’altro, del dott. Apicella, del dott. Verasani e della dott.ssa Nuzzi.
Non sfugge infatti che di per sé un rilievo disciplinare non postula affatto un sottostante illecito penale.
Appaiono invece significative le ordinanze emesse dal Tribunale di Salerno, investito ai sensi dell’art. 324 cpp delle istanze di riesame presentate avverso i provvedimenti che hanno dato luogo all’iscrizione della notitia criminis a carico dei magistrati qui indagati.
Tali ordinanze, peraltro commenti in special modo uno dei due provvedimenti, inquadrano il fumus delicti sottostante e spiegano le ragioni della pertinenza del materiale sequestrato.
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Sta di fatto che, impregiudicata ogni valutazione afferente ai profili disciplinari, gli elementi raccolti (documentazione, dichiarazioni degli indagati, relazioni da essi a suo tempo redatte su singoli punti) autorizzano le seguenti considerazioni:
i magistrati della Procura di Salerno, segnatamente i coassegnatari dott. Verasani e dott.ssa Nuzzi, se da un lato erano titolari di procedimenti iscritti a carico del dott. Luigi De Magistris, originati da denunce contro di lui presentate per atti e comportamenti tenuti quale P.M. titolare dei procedimenti denominati “Poseidon” e “Why not”, incardinati presso la Procura di Catanzaro, dall’altro avevano avviato un procedimento penale originato dalle denunce presentate questa volta dal dott. De Magistris contro coloro cui egli addebitava di aver ordito una sorta di complotto, volto a delegittimarlo e infine a privarlo della titolarità di quei procedimenti;
il dott. De Magistris era stato dunque sentito numerose volte e nel contempo dallo stesso erano stati acquisiti elementi, documentali e non, a supporto della tesi da lui sostenuta;
in particolare i magistrati della Procura di Salerno, appoggiati dal dott. Apicella, debitamente informato, avevano chiesto – con le modalità riportate nella richiesta di archiviazione (cfr anche la parte narrativa del provvedimento emesso in sede disciplinare) – alla Procura Generale di Catanzaro, competente a seguito di avocazione per il procedimento “Why not”, e alla Procura della Repubblica della stessa città, competente per il procedimento “Poseidone”, in relazione al quale era stata in precedenza revocata la delega al dott. De Magistris, l’invio degli atti di tali procedimenti, ciò allo scopo di ricostruire per intero il quadro nel quale si era mosso il De Magistris e il fondamento non solo delle accuse contro di lui ma soprattutto quello delle accuse che lo stesso De Magistris stava formulando anche a carico di eminenti magistrati dell’una e dell’altra Procura;
strada facendo la dott.ssa Nuzzi e il dott. Verasani avevano formulato una corposa richiesta di archiviazione (che sarebbe stata poi accolta con provvedimento del GIP di Salerno, relativa a plurimi procedimenti a carico del De Magistris e nel contempo avevano proseguito le indagini incentrate sulle tesi accusatorie rivenienti dal predetto;
essi avevano fra l’altro iscritto nel registro degli indagati il Procuratore della Repubblica f.f. di Catanzaro, un magistrato della Procura Generale di Catanzaro, cui era da ascriversi l’avocazione del procedimento “Why not”, e via via altri magistrati, compreso il Procuratore Generale di quella città, in pratica gli stessi che sulla base del sopra richiamato carteggio avevano manifestato perplessità di vario genere all’invio degli atti richiesti;
in tale quadro i magistrati della Procura di Salerno si erano convinti che le difficoltà frapposte non fossero giustificate, mentre la base indiziaria, suffragata dalle accuse rivenienti dal De Magistris, meritava di essere approfondita, emergendo fra l’altro che il dott. Pierpaolo Bruni, uno dei magistrati cui era stato assegnato il procedimento “Why not”, stava manifestando la propria contrarietà alle scelte dei colleghi, volte a smembrare e disarticolare l’indagine (di ciò si dà conto in alcune relazioni, acquisite agli atti, a firma del dott. Bruni);
in tal modo si era giunti a quella vera e propria “summa”, che è rappresentata dal duplice provvedimento del 26.11.2008, con il quale, per quanto qui interessa, era stato disposto il sequestro probatorio degli atti che componevano il procedimento “Why not”, giacente presso la Procura Generale di Catanzaro, ed erano state disposte perquisizioni nei confronti di vari magistrati, già iscritti nel registro degli indagati, che avevano avuto un qualche ruolo nella vicenda professionale del dott. De Magistris e nella gestione dei procedimenti che costoro avevano ereditato da lui.
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Ciò posto, sembra possibile affermare che i magistrati inquirenti salernitani abbiano agito non per arrecare intenzionalmente un danno ingiusto ma per realizzare un fine di giustizia, correlato all’andamento del procedimento in corso.
Si può certamente discutere sulle modalità più acconce per conseguire quell’obiettivo e si può altresì convenire che il fine non giustifica i mezzi: è però un fatto che a distanza di mesi dalla prima richiesta degli atti, quest’ultima non era stata almeno per buona parte soddisfatta, e che la disponibilità di quegli atti continuava, fondatamente o meno, ad essere ritenuta necessaria.
D’altro canto quelle prime richieste erano state formulate su basi normative plausibili, senza che fosse concretamente configurabile la volontà di impedire l’ulteriore svolgimento dell’attività di indagine catanzarese, e tuttavia avevano incontrato obiezioni di varia natura, essenzialmente incentrate sull’interpretazione dell’art. 117 cpp, più volte invocato dal Procuratore Generale di Catanzaro dott. Enzo Iannelli a giustificazione del proprio agire e a fondamento delle proprie doglianze.
La norma si presta invero a plurime sfumature interpretative: può solo dirsi con buona approssimazione che se da un lato non esiste un diritto soggettivo del richiedente, potendo essere la richiesta motivatamente respinta, dall’altro non sembra sufficiente invocare sic et simpliciter il segreto investigativo, in quanto è presupposta anche la deroga all’art. 329 cpp, dovendosi piuttosto opinare che il giudizio sulla pertinenza o meno del materiale richiesto competa all’autorità a quo e che a quella ad quem spetti di valutare primariamente il pregiudizio riveniente da quella parziale “discovery interna”.
In ogni caso conta in questa sede la circostanza che i magistrati salernitani si ritenessero insoddisfatti e che di conseguenza fossero ricorsi allo strumento del sequestro, sicuramente di maggiore impatto, ma ritenuto in quella fase il solo disponibile per ottenere quanto richiesto ed evidentemente, già da mesi, reputato necessario, tanto più in quel peculiare e per certi versi lacerante contesto, connotato dalla duplice veste di indagati e indaganti a quel punto rivestita da taluni magistrati di Catanzaro.
Va anche rilevato che, come si evince fra l’altro dalle dichiarazioni del cancelliere Rinaldi Cicalese Patrizia, allegata alle produzioni effettuate dall’indagata Nuzzi, era prevista la sollecita estrazione di copie, funzionale alla restituzione del compendio sequestrato.
Ciò avvalora l’assunto difensivo, peraltro non implausibile anche se non adeguatamente esplicitato nel provvedimento, in ordine alla necessità di effettuare una rapida, puntuale verifica dell’originale degli atti dei procedimenti più volte richiesti, anche per sondare ipotesi di falso ideologico in alcuni atti.
Non va poi sottaciuto che il voluminoso provvedimento consente in qualche modo di ricostruire una linea guida, a sostegno dell’ipotizzato fumus delicti, già asseverato, si badi, in sede di riesame dal Tribunale di Salerno.
Che poi alla base di tale fumus delicti vi fossero innanzi tutto le dichiarazioni del De Magistris, sentito numerose volte, nulla toglie al fatto che i magistrati salernitani avessero maturato un determinato convincimento e intendessero perseguire una linea di indagine, quand’anche voglia opinarsi che fosse mancato un adeguato vaglio critico: in buona sostanza non sembra possibile sostenere che tutto fosse stato fatto al solo scopo di favorire De Magistris o di convalidare surrettiziamente un’ipotesi di complotto che già si sapeva sprovvista di fondamento.
In tale ottica appare privo di decisivo rilievo anche il fatto che nel corso del tempo il De Magistris, come emerge dall’analisi dei relativi tabulati, avesse avuto plurimi colloqui telefonici con la dott.ssa Nuzzi, nel riferito quadro di contatti divenuti progressivamente informali, a seguito delle numerose convocazioni e delle numerose apparizioni in Procura del magistrato denunciante.
Ogni ulteriore valutazione, a margine di tali considerazioni, potrebbe semmai rilevare al di fuori della sede penale, ma non è idonea ad interferire con il giudizio riguardante gli elementi costitutivi dell’ipotizzata fattispecie dell’abuso di ufficio.
In altre parole deve ritenersi mancante l’intenzionale volontà di arrecare un danno ingiusto, che costituisce requisito indispensabile per la configurabilità di detto reato.
Ciò vale ovviamente per il dott. Apicella, per la dott.ssa Nuzzi e per il dott. Versani, nonché per il ritenuto ispiratore dott. De Magistris, giacchè tutti gli altri indagati non possono dirsi sfiorati neppure da elementi di sospetto, essendosi limitati a partecipare alla fase esecutiva di provvedimenti adottati dagli altri tre magistrati.
E’ appena il caso di rimarcare che il dott. De Magistris non potrebbe essere da solo chiamato a rispondere della fattispecie in assenza della consapevole compartecipazione al reato di taluno degli intranei sopra indicati, eventualmente agenti in concorso con lui.
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Analoghe considerazioni valgono su un piano generale per le disposte perquisizioni.
A fronte delle doglianze sul punto specificamente formulate dal dott. Salvatore Curcio, relative agli asseriti eccessi di cui sarebbe stato vittima, è d’uopo osservare che la fase esecutiva non risulta ascrivibile in questo caso né al dott. Apicella né al dott. Verasani o alla dott. Nuzzi, bensì al dott. Centore, che peraltro si limitò ad assistere all’incombente senza assumere un ruolo attivo.
Va aggiunto che dal verbale di perquisizione e dall’annotazione poi redatta in data 4.12.2008 dal Sostituto Commissario Mazzeo non si evincono elementi tali da suffragare le accuse, risultando piuttosto come fosse stato compiuto ogni sforzo per rendere meno traumatico possibile lo svolgimento dell’incombente in un contesto di comprensibile disagio.
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Con riguardo infine al delitto di interruzione di un pubblico servizio, se in via di fatto non può negarsi una fase di stallo nello svolgimento dell’attività di indagine relativa al procedimento di cui erano stati sequestrati gli atti, è d’uopo nondimeno rilevare che la mancanza dell’intenzionalità richiesta per l’abuso di ufficio vale ad escludere altresì la stessa possibilità di ravvisare gli estremi costitutivi del delitto di cui all’art. 340 cp, essendo incompatibile il perseguimento di un fine di giustizia, che per un pubblico ministero costituisce innanzitutto un dovere d’ufficio, con la consapevole volontà di agire per turbare un pubblico servizio afferente alla medesima attività giudiziaria.
Né a tal fine potrebbero dirsi decisivi i rilievi contenuti nel provvedimento disciplinare, riguardanti l’asserita valenza almeno parzialmente preventive dunque indebita del disposto sequestro, giacché in realtà si tratta di una conseguenza di fatto di un provvedimento avente altra natura, ricollegabile alle motivazioni di cui s’è detto è comunque ispirato dall’esigenza di ottemperare ad una nemmeno supposto dovere d’ufficio.
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Non induce a diverse valutazioni il contenuto dell’esposto presentato contro i medesimi magistrati salernitani dal dott. Felice Maria Filocamo, che fa leva sui contenuti del provvedimento disciplinare, peraltro non rilevante al di fuori della sua sfera e del suo oggetto, che non coincide con i temi su cui potrebbe fondarsi alcuna delle accuse ipotizzate in questa sede.
_________
In conclusione la richiesta di archiviazione deve essere accolta.
P.Q.M.
Dispone l’archiviazione del procedimento a carico di magistrati indicati in epigrafe.
Ordine restituirsi gli atti al PM.
Dispone darsi comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura.
Perugia, 9.9.2009
Il Giudice per le Indagini Preliminari
dott. Massimo Ricciarelli
lunedì 4 gennaio 2010
Toghe Lucane: i documenti smembrati della più delicata inchiesta della storia d'Italia
Molti parlano senza conoscere nulla di ciò su cui pontificano. Avrete certamente letto delle "inchieste flop" condotte dal Dr. Luigi De Magistris" oppure del "fallito De Magistris". Si tratta di termini sprezzanti per definire l'operato di un servo dello Stato che, se davvero avesse lavorato con tanta sciatteria meriterebbe ben altro che il seggio di parlamentare europeo su cui oggi siede. La verità è diversa, e lo è di molto.
Per giudicare il suo lavoro, forse il termine è un po' forte giacché noi cittadini comuni non abbiamo le conoscenze del caso e quindi diremo per farci un'idea del suo lavoro, è opportuno leggere qualcosa delle indagini svolte dal PM Luigi de Magistris e firmate da decine di collaboratori di polizia giudiziaria che hanno lavorato con lui e per lo Stato. Cominciamo con delle immagini, per tutti coloro che non hanno tempo per leggere: quelle dei cento e passa faldoni dell'inchiesta "Toghe Lucane" così come erano il 27 agosto 2008, prima che De Magistris fosse trasferito ad altro ufficio ed altro incarico. Oggi di questi faldoni non è possibile reperire nemmeno i contenitori. Sono stati "sfaldati", frantumati, spezzettati e riassemblati dal PM Vincenzo Capomolla "applicato" da Crotone a Catanzaro per la bisogna. Adesso l'inchiesta è suddivisa in mille rivoli ed in nessuno di essi si trovano "atti idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Tranne che in uno stralcio che ha una storia ancora più allucinante e di cui si parla altrove.
Sfortunatamente per coloro che hanno inteso far "scomparire" una delle inchieste più complete e preoccupanti sul sistema di corruttela e sopruso che infesta l'Italia (ed il Mezzogiorno in particolare), qualcuno aveva avuto accesso (legittimamente) a quegli atti e ne ha conservato ampie documentazioni. Di seguito le fotografie dell'inchiesta, a brevissimo gli atti da leggere (qualcuno è già pubblicato e documenta come la preoccupazione di bloccare De Magistris, da parte di uno degli indagati (l'avv. Emilio Nicola Buccico, ex CSM), fosse già operante ben prima che l'inchiesta "Toghe Lucane" venisse resa nota al pubblico. Si veda la trascrizione del colloquio fra lo stesso Buccico e Giuseppe Galante (Procuratore Capo a Potenza).
p.s. Qualcuno dirà (come ha detto) che l'operato del Dr. De Magistris lo poteva giudicare solo il CSM (che lo ha fatto condannandolo "all'esilio" disciplinare). Non è vero. Potevano giudicarlo anche i magistrati di Salerno, i magistrati dell'ufficio GIP di Catanzaro, i magistrati del Tribunale del Riesame di Catanzaro, i magistrati della Suprema Corte di Cassazione. Tutti costoro lo hanno giudicato ritenendolo adeguato, opportuno e ineccepibile. Anzi, hanno specificato (Salerno) che esisteva una trama nemmeno tanto oscura, visto che se ne conoscono nomi, cognomi e attività, che operava (associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari) per delegittimare De Magistris e le sue inchieste. Ma di questo nessuno vi darà conto, perché è troppo imbarazzante per un sistema marcio che deve difendersi con ogni mezzo per non soccombere alla giustizia. Di tutto ciò pubblicheremo gli atti giudiziari (anche quelli scomparsi): SCRIPTA MANENT!
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