lunedì 10 dicembre 2012
Luca e Marirosa: 25 anni senza verità
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giovedì 6 dicembre 2012
Il silenzio delle Università sull'abuso della Corte Costituzionale
“Quando nelle Università i docenti tacquero sulle leggi razziali, si ebbe la certezza che gravi lutti sarebbe costato il ripristino della democrazia”!
C'è da meravigliarsi che il sale sia salato? Ed allora, perché tanta meraviglia che la Consulta si sia inventata una Legge per coprire le telefonate tra l'imputato Nicola Mancino ed il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano?
Sono alcuni anni, caro Direttore, che assistiamo a questi ed anche a più gravi accadimenti in materia di applicazione delle Leggi e di rispetto del principio costituzionale dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla Legge. Tanto nei casi in cui i cittadini siano oggetto di indagine, quanto in quelli in cui indossino le opposte vesti di danneggiati da reati di cui sono o si ritengono vittima.
Il sale, in tutti questi anni, ha coinciso sempre con un principio non enunciabile quanto ineludibile: sul rispetto della Legge, anche quella Costituzionale, prevale la decisione delle corporazioni con ciò significando raggruppamenti a volte esplicitamente istituzionalizzati: ANM, CSM, Ordini Forensi; altre volte semplicemente dichiarati: l'area cattolica, gli onesti, quelli dei valori; il più delle volte solo intuibili perché confinati astutamente nel biasimato girone del complottismo. Come quel giovane maiale in un allevamento intensivo del modenese che, approssimandosi la stagione fredda, ebbe a confidare al suo vicino di mangiatoia: “sai, mi hanno detto che siamo tutti destinati al macello. Infatti ho notato che l'età media coincide con la nostra età, nessuno di noi ha genitori in vita ed il cimitero dei maiali è vuoto”. L'altro, grufolando nel mangime appena rinnovato e senza smettere d'ingozzarsi, gli rispose biascicando: “Non dar retta a nessuno, quelli sono i soliti complottisti. Ti pare che se volessero ammazzarci ci darebbero da mangiare cinque volte al giorno”?
Quello che è più grave, poi, è che il mondo accademico, gli studiosi del diritto non facciano sentire la loro voce. Loro, non sono gli indagati ovvero gli imputati portatori di un interesse personale da tutelare a pena di gravi rischi. Loro, non sono i rappresentanti delle istituzioni di nomina politica o presidenziale, chiamati a rendere conto al nominante di prebende e carriere magari immeritate o semplicemente accelerate. Loro, non sono coloro che avendo qualcosa di cui vergognarsi per cui soggiacere a ricatti o minaccia di ricatto, giustificano alla propria coscienza una penna svogliata o una atrofia cerebrale. Loro, in massima parte almeno, sono gli uomini di scienza, di quella scienza che si dichiara essere libera e protesa al vero. Nel caso specifico sono gli uomini della scienza giuridica e giurisdizionale che dovrebbero difendere, testimoniare e sviluppare. Se tacciono cotanti scienziati, oltre agli avvocati, ai magistrati ed ai professionisti della materia, c'è da temere il peggio poiché è lecito domandarsi quali allievi si formeranno da simili maestri. Quale spirito potranno mai trasmettere e quale insegnamento!
Abbiamo assistito ad atti giudiziari illegittimi ed illegali oltre ogni minimo livello di decenza giuridica e istituzionale. Su tutti ha taciuto il Presidente e, quando non ha taciuto avrebbe fatto meglio a tacere. Alcuni magistrati di Catanzaro, indagati e soggetti a perquisizione personale, disponevano con atto a propria firma il sequestro di quanto era stato loro sequestrato.
Alcuni magistrati di Matera, sistematicamente, registravano le conversazioni del magistrato di Catanzaro che indagava su di loro, arrivando persino a disporre accertamenti di polizia giudiziaria sulle telefonate in entrata ed in uscita dalla stanza d'albergo che quel magistrato utilizzò in occasione delle perquisizioni a carico dei vertici della Procura e del Tribunale di Matera. Un magistrato di Catanzaro ha smantellato i faldoni di un'inchiesta dopo che era stato depositato l'atto di chiusura delle indagini, trasformando anni di lavoro sistematico che vedeva indagati e prossimi al rinvio a giudizio alti magistrati, politici, massoni e membri delle forze dell'ordine in una poltiglia informe degna della archiviazione. Abbiamo assistito alla stagione delle Leggi e dei Decreti ad Personam, alcuni persino firmati dal Quirinale. Cosa c'è da meravigliarsi che il Presidente pretenda ed ottenga la distruzione delle conversazioni tra lui e un indagato nel processo sui presunti accordi fra Stato e Mafia?
Anche persone di medio intelletto come chi scrive, comprendono la grave assurdità di questi atti e delle connesse decisioni. Forse esiste una “ragion di Stato” che a noi sfugge? Una giustificazione che spinge i Supremi custodi della Costituzione a violarla? Ma chi ha dato loro il potere di porsi al di sopra della Costituzione e chi l'ha data al Presidente della Repubblica?
Quello che sembra non comprendere la gente comune e nemmeno quella meno comune è che il pronunciamento della Consulta conferisce un potere enorme e incontrollato al Pubblico Ministero, quello di distruggere a sua esclusiva discrezione atti d'indagine. Immaginiamo che un terrorista internazionale telefoni al Presidente della Repubblica (fra cent'anni) ed i due si accordino per collocare una bomba sotto la poltrona del Presidente del Consiglio. Immaginiamo che quel terrorista sia intercettato e che la telefonata finisca dal PM. Immaginiamo che si tratti di un PM pazzo, aderente ad una organizzazione segreta ostile al Presidente del Consiglio. Secondo il parere della Consulta, pronunciato cent'anni prima, il PM pazzo distruggerà il nastro o, quantomeno dichiarerà di averlo distrutto (perché abbiamo detto che è pazzo e non che è fesso!). Poi, dopo che la bomba avrà fatto quello per cui è stata posizionata, quel PM andrà dal Presidente e dirà: “Stimato Presidente, Le consiglio di darmi l'incarico di formare il Governo e di spiegare ai partiti che occorre un governo tecnico, altrimenti quel nastro...”. È solo fantascienza, naturalmente. Ma la Consulta la rende una eventualità possibile concretamente con tutte le migliaia di varianti che si possono immaginare e... temere.
Nicola Piccenna
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lunedì 14 novembre 2011
Archiviata querela di Bubbico e Carelli contro Giovanardi: e ora?
TRIBUNALE DI CATANZARO
COLLEGIO PER IL TRIBUNALE DEI MINISTRI
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto:
l. Carlo Fontanazza Presidente
2. Carmen Misasi Giudice
3. Lucia Monica Monaco Giudice
Nel procedimento n. 91/2007 Mod. 21 a carico di Giovanardi Carlo Amedeo a cui è riunito il procedimento n. 94/2007 Mod. 21 in ordine al seguente reato:
violazione dell'art. 595 c.p. per avere offeso la reputazione di Carelli Giovanni, Presidente della Provincia di Matera al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Provincia di Matera sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Cavone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento della protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente dello Provincia di Matera
violazione dell'art. 595 c.p, per avere offeso lo reputazione di Bubbico Filippo, Presidente della Regione Basilicata al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Regione Basilicata sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Covone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento dello protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente della Regione Basilicata.
Fatti commessi in Castrolibero (CS) luogo di stampa e di prima diffusione del giornale, in data 18.2.2006, con querela in data 3.3.2006
Letti gli atti; Concluse le indagini; Visto il parere del P.M. in data 19.12.2007, che ha concluso per lo trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per le determinazioni di competenza;
OSSERVA
…Nel merito ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni per sostenere lo fondatezza della notizia di reato in giudizio.
In particolare, dalla documentazione prodotta dall'indagato, emerge come i querelanti, per espressa indicazione di esponenti del Governo e, segnatamente, del Ministro Matteoli e del Sottosegretario Letta (cfr. verbale del Consiglio dei Ministri del 13.11.2003) erano stati informati, onde acquisire le loro determinazioni, sull'ipotesi di indicare come sito di stoccaggio delle scorie radioattive, il Comune di Scanzano Jonico. In particolare, era stato riferito al Ministro Giovanardi, quale membro del Governo, da parte dei predetti soggetti istituzionali e formalmente in un verbale del Consiglio del Ministri, che il Sindaco del Comune era d'accordo, avendo chiesto, però, un intervento in favore del Comune di tipo indennitario, che era d'accordo anche la Provincia, e che il Presidente della Provincia, odierno querelante, aveva richiesto preliminarmente un parere legale ad un avvocato, e che il Presidente della Regione, odierno querelante, se pur si era dichiarato contrario, aveva assicurato di non cavalcare in seguito la protesta popolare, e di volere chiedere misure di accompagnamento e cioè vantaggi economici di natura risarcitoria per la Regione. Da ciò emerge documentalmente, che l'indagato, al momento delle sue dichiarazioni al giornale, oggetto di denuncia, fosse certo perché in possesso di tali informazioni della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, di riferire cose vere circa lo posizione dei querelanti, criticati perché in seguito erano venuti meno ai loro impegni politici assunti con il Governo, cavalcando lo protesta popolare. Né le forme usate dall'indagato nella comunicazione con il giornalista appaiono esorbitanti il limite della continenza, essendosi limitato a richiamare i fatti, ed avendo esposto le proprie critiche con espressioni in sé non offensive ed in modo sereno. D'altra parte, l'importanza della questione politica e la posizione del dichiarante come Ministro, nonché la posizione pubblica dei querelanti, giustificavano la necessità dell'esternazione oggetto di contestazione. Tali circostanze impongono, allo stato, di ritenere non integrata l'illiceità del fatto.
P.Q.M
Il Tribunale, Dispone l'archiviazione dei procedimenti così riuniti e la restituzione degli atti al P.M.; Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catanzaro, 9.1.2008
Depositato In Cancelleria
IL CANCELLIERE Il Presidente
(Annunziata Guarnieri) (Carlo Fontanazza)
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giovedì 3 novembre 2011
Guai seri nella Procura Generale della Repubblica a Potenza
Negli atti di “Toghe Lucane”: Tufano, Bonomi, Cetola, Garelli, Improta, Polignano e le
minacce ai Carabinieri
Nei capi d'imputazione ad un certo
punto si leggono: b1 e c1 (si noti che abbiamo superato la zeta da un
pezzo), sono una delle parti più sconvolgenti dell’indagine
conclusa l’8 agosto 2008 dal Dr. Luigi De Magistris. Forse per la
stima e l’onore sempre attribuiti all’Arma dei Carabinieri,
certamente non scompaiono al primo illecito di suoi ufficiali ma
necessariamente e doverosamente sarebbero da tutelare e recuperare
con provvedimenti esemplari. Qui non si tratta di attendere le
eventuali condanne, nemmeno di discettare di garantismo e verità
processuale. Le azioni poste in essere, le minacce, la manipolazione
della verità per raggiungere abbietti (ma quale manipolazione si
potrebbe giustificare per fini nobili?) tutto documentato dalle
intercettazioni telefoniche e dagli atti acquisiti, pongono il
Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri di fronte alla necessità
di compiere scelte dolorose e coraggiose al tempo stesso. Non è
questione di pareri, non è nemmeno questione disciplinare.
Primariamente è una questione d’onore. Siamo certi che gli stessi
ufficiali coinvolti e responsabili sapranno anticipare le schermaglie
giudiziarie e restituire credibilità alla Benemerita. Solo con
questo sentimento, possiamo continuare a guardare con rispetto ed
anche con la dovuta deferenza quegli uomini vestiti in nero con la
riga rossa sui pantaloni. Per il resto, per la Procura Generale
ampiamente coinvolta nei suoi rappresentanti apicali Dr. Vincenzo
Tufano, Dr. Gaetano Bonomi e Dr. Modestino Roca, lasciamo che la
giustizia faccia il suo corso. Sui loro sentimenti e sul loro senso
delle istituzioni viene da dubitare ma questo si chiarirà nelle sedi
opportune. Non si può trasformare una Procura Generale nel crocevia
delle azioni di delegittimazione degli stessi magistrati operanti nel
distretto giudiziario. Non si può ignorare il dovere di lealtà,
prima ancora di tutto il resto. Quella lealtà e quell’eroismo che
sin da piccolo ho veduto nella mirabile rappresentazione pittorica
presente in tante caserme dell’Arma dei Carabinieri con il titolo:
“La carica di Pastrengo”.
Bonomi ed i generali dei Carabinieri
b1) del delitto p. e p. dagli artt. 81
cpv., 110 e 323 cod. pen. perché, con più condotte esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, Bonomi quale
Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d’Appello di Potenza, Cetola quale Generale Comandante
Interregionale dell’Arma dei Carabinieri, Garelli quale Generale
Comandante Regione Carabinieri Basilicata, Improta quale Colonnello
Capo di Stato Maggiore Regione Carabinieri Basilicata, Polignano
quale Tenente Colonnello Comandante Provinciale dell’Arma dei
Carabinieri di Potenza, tutti pubblici ufficiali, nello svolgimento
delle loro funzioni e, comunque, dei servizi a loro assegnati, il
Bonomi anche quale delegato a svolgere un’inchiesta amministrativa
per conto del Ministero della Giustizia (Ufficio presso il quale
aveva anche rispetto funzioni di Ispettore presso l’Ispettorato
Generale), omettendo di astenersi in quanto tutti interessati alle
vicende oggetto dell’inchiesta amministrativa (perché oggetto di
accertamenti da parte dell’autorità giudiziaria ordinaria)
arrecavano un danno ingiusto a magistrati (ed in particolare al
Procuratore della Repubblica di Potenza, dr. Galante) ed appartenenti
all’Arma dei Carabinieri svolgendo accertamenti indebiti anche nei
confronti di magistrati del distretto di Corte d’Appello di
Potenza.
c1) del delitto p. e p. dagli artt. 61
n. 2, 81 cpv., 110 e 336 cod. pen. perché. al fine di realizzare il
delitto indicato al capo b1), con più condotte esecutive di un
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, con le qualità
sopra indicate, usavano minaccia nei confronti dei pubblici ufficiali
Antonio Angiulli, Capitano Comandante Compagnia Carabinieri di
Potenza e Salvatore Luciano, Tenente Comandante del Nucleo Operativo
e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Potenza - consistita nel
prospettare procedimenti disciplinari e trasferimenti d’ufficio poi
realizzatisi attraverso il trasferimento del primo ad Imperia e del
secondo sottoposto a procedimento disciplinare per l’irrogazione
della sanzione della consegna di rigore, per costringerli a
ritrattare le dichiarazioni da loro rilasciate al Procuratore della
Repubblica di Potenza dr. Giuseppe Galante che non consentivano di
realizzare il disegno criminoso perseguito dal Bonomi, in concorso
con gli alti Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri. Ed in particolare
la vicenda - di cui all’imputazione dei due capi sopra indicati -
prende spunto da una relazione presentata dai vertici dell’Arma dei
Carabinieri della Basilicata, nella persona del Gen. Emanuele
Garelli, irritualmente indirizzata alla Procura Generale di Potenza -
nella persona del dr. Bonomi - nella quale vengono rappresentate
doglianze relative ai rapporti intercorrenti fra l’Arma dei
Carabinieri di Potenza e la Procura della Repubblica di Potenza, con
particolare riferimento ai magistrati dr. Galante (Procuratore Capo
della Repubblica) ed i Sostituti Procuratori della Repubblica dr.
Vincenzo Montemurro, dr. Henry John Woodcook, e dr.ssa Gloria
Piccininni, con un disegno criminoso finalizzato ad ostacolare le
inchieste dei predetti magistrati, determinare la rimozione del dr.
Galante dall’Ufficio di Procuratore della Repubblica attraverso la
sua sostituzione proprio con il dr. Bonomi, titolare dell’inchiesta
amministrativa, disegno criminoso che non raggiunge il suo obiettivo
finale solo in seguito al coinvolgimento del dr. Bonomi nell’indagine
della Procura della Repubblica di Catanzaro. Condotte che venivano
consumate attraverso l’interscambio fra i soggetti di informazioni,
documenti ed atti, alcuni dei quali tutelati dal segreto
investigativo e/o comunque dai doveri di riservatezza (quali atti di
procedimenti penali) indirizzati anche ad ottenere dichiarazioni di
pubblici ufficiali divergenti dalla realtà dei fatti. E’ di tutta
evidenza la pressione psicologica (idonea a coartare la libertà di
azione e autodeterminazione) da parte dei vertici dell’Arma sopra
indicati finalizzata a modificare le dichiarazioni rese durante il
procedimento presso la Procura della Repubblica di Potenza dagli
Ufficiali di Polizia Giudiziaria Angiulli e Luciano e raccolte dal
Procuratore Galante, le quali andavano in senso inverso - ed
evidentemente non gradito - a quanto affermato dal Generale Garelli
nella sua relazione.
di Claudio Galante
sabato 24 settembre 2011
UDIENZA GUP CATANZARO 5.10.2011: RIUSCIRANNO A "PROTEGGERE" ANCORA A LUNGO ANNUNZIATA CAZZETTA?
Come spesso accadeva (e continua ad accadere) a Catanzaro, i procedimenti penali a carico dei colleghi magistrati di Matera vengono gestiti con negligenza, neghittosità e, peggio ancora, con veri e propri atti di favoreggiamento. Era la gestione coordinata da Salvatore Murone, Procuratore Aggiunto trasferito ad altra sede dopo essere stato rinviato a giudizio per associazione a delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari. Era la gestione che ha portato all'assoluzione dei quattro imputati nello stralcio "Marinagri" di Toghe Lucane che il Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla ha definito una sentenza da cui emergono comportamenti penalmente rilevanti a carico dei magistrati che l'hanno "prodotta".
Quella gestione continua, a tratti, sostenuta da quei magistrati che non si rassegnano al rispristino delle regole minimali del rispetto di legalità.
Due di questi signori, i Pubblici Ministeri, Dr. Gerardo Dominijanni e Dr. Paolo Petrolo, in data 08/03/2011 hanno chiesto di archiviare un procedimento penale sorto a carico di Annunziata Cazzetta (magistrato a Matera) che aveva ripetutamente mentito in udienza dichiarando il falso scientemente. Sono state fornite le prove del reato e persino l'audio integrale delle udienze, ma i due campioni del diritto, pur avendo accertato che Cazzetta ha mentito in udienza dichiarando il falso (come si legge nella loro stessa richiesta di archiviazione di seguito riportata) hanno ignorato i reati di falso falso ideologico e frode processuale e si sono limitati ad iscrivere un reato "minore", l'abuso d'ufficio, di cui si affrettano a giustificare l'improcedibilità. E' proprio la solita tecnica della premiata ditta "Murone" che ha consentito il protrarsi di una situazione insostenibile di minaccia e prevaricazione posta in essere da Cazzetta e suoi degni compari (prontamente denunciati ma ancora non iscritti nel registro delle notizie di reato (le iscrizioni a Catanzaro sono lunghe e difficili e spesso sono a carico d'ignoti nonostante nelle querele vengano indicati nomi, cognomi, indirizzi e persino le date di nascita!).
Pubblichiamo il ricorso avverso alla archiviazione che si discuterà il 5 ottobre a Catanzaro dal GUP Abjgail Mellace. L'udienza è a porte chiuse, ma vi daremo ampio resoconto essendo questo un diritto dei cittadini visto che il pronunciamento della dottoressa Mellace sarà formulato "in nome del popolo italiano".
p.s. Ovviamente, decine di esposti sono stati indirizzati al CSM ed alla Procura presso la Suprema Corte di Cassazione. I due organismi, ormai preda di logiche correntizie e di bande di potere, nulla pongono in essere per impedire lo strame dei presupposti minimali per l'esistenza di uno Stato di Diritto.
p.s. Ovviamente, decine di esposti sono stati indirizzati al CSM ed alla Procura presso la Suprema Corte di Cassazione. I due organismi, ormai preda di logiche correntizie e di bande di potere, nulla pongono in essere per impedire lo strame dei presupposti minimali per l'esistenza di uno Stato di Diritto.
Spett.le
Procura della Repubblica
c/o il Tribunale di Catanzaro
P.zza Falcone Borsellino
88100 Catanzaro
Spett.le
Uff. del Giudice per le Indagini Preliminari
del Tribunale di Catanzaro
P.zza Falcone Borsellino
88100 Catanzaro
Oggetto: Opposizione alla richiesta di archiviazione del Proc. Pen. N. 6960/10 mod. 21 R.G.N.R. cui è riunito il Proc. Pen. 1560/11 mod. 21 R.G.N.R.
Il sottoscritto Piccenna Nicola, nato a Ventimiglia (Im) il 6.10.1958 e residente a Matera in Viale del Ciclamino n.10, parte offesa nel procedimento penale precisato in oggetto, propone la presente opposizione formale alla richiesta di archiviazione redatta dai Pubblici Ministeri Dr. Gerardo Dominijanni e Dr. Paolo Petrolo in data 08/03/2011 e notificata allo scrivente in data 13 aprile 2011.
Premessa
I procedimenti penali di cui in oggetto scaturiscono da denuncia/querela formulata dall'odierno istante il 09.12.2008 ed indirizzata alla Procura della Repubblica di Salerno e ad altre autorità giudiziarie e/o organismi di vigilanza, oltre a successive integrazioni sempre formulate nella forma della denuncia/querela che sono confluite nel fascicolo di cui all'odierna opposizione alla richiesta di archiviazione.
Mendacio in udienza e frode processuale: reati di cui v'è prova in atti.
Occorre preliminarmente osservare - ai soli fini dell'ammissibilità del presente atto - che il presupposto della “indicazione” degli “elementi di prova” (collegati al tema dell'indagine suppletiva) che costituisce requisito indispensabile dell'opposizione, non implica necessariamente il concetto di novità. Detti elementi non devono necessariamente essere nuovi perché “...il concetto della novità della prova assume in ambito processuale un valore esclusivamente giuridico e non semplicemente naturalistico, al quale allude, invece, l'altro concetto di sopravvenienza della prova” (A. Sammarco in “La richiesta di archiviazione” Ed. Giuffrè '93, pag. 271). Tale assunto è stato, del resto, avallato dallo stesso Giudice delle Leggi, il Quale dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 410 co. I^ c.p.p., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., ha avuto modo di precisare che l'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione è legittima ed ammissibile anche quando “sia basata su una valutazione dei fatti ovvero su ragioni di diritto diverse da quelle poste a base della richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero” (Corte Cost. 26/3 - 11/4 1997 n.97, Tanis Asim, in Cass. Pen. '97 n.l235 pagg. 240 l e ss.). Può dunque tranquillamente affermarsi - per quanto rileva in questa sede – che ai fini dell'opposizione alla richiesta di archiviazione la prova nuova non è quella di nuova acquisizione ma piuttosto (e soprattutto) quella che implica una diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti. Con la presente si sollecita in primis proprio la “rilettura” del carteggio processuale il cui nuovo esame viene chiesto alla luce delle argomentazioni che seguono.
Reati denunciati, provati, accertati dai PPMM ma non iscritti.
Il Pubblico Ministero ha avanzato richiesta di archiviazione dopo aver proceduto all'iscrizione della notitia criminis rilevata dalle denunce/querele esaminate e qualificata quale ipotizzata violazione dell'art. 323 c.p. Orbene, come appare evidente non solo dalle esplicite doglianze in querela ma anche dalla documentazione prodotta a supporto delle stesse, l'odierno istante ha sporto querela per il mendacio atto a produrre frode processuale della D.ssa Annunziata Cazzetta la quale, durante un'udienza del 28.11.2008 in cui rappresentava l'ufficio di Pubblico Ministero, mentiva affermando di non versare nella condizione di grave inimicizia nei confronti del sottoscritto. Il mendacio è consumato attraverso le dichiarazioni (fonoregistrate e trascritte nel verbale d'udienza. Entrambi i documenti sono presenti in atti) della D.ssa Cazzetta in cui quel magistrato dichiara non sussistere alcuna grave inimicizia con “Piccenna”. Diversamente, come hanno accertato gli stessi PPMM procedenti che dichiarano nella richiesta di archiviazione: “emergono presso questa Procura (Cz, ndr) procedimenti iscritti a carico del Piccenna a seguito di querele sporte dalla Cazzetta”, la grave inimicizia esisteva e la cosa era certamente nota alla D.ssa Cazzetta che aveva proposto diverse querele, per almeno una delle quali spingendosi ad insistere formalmente per uno spedito iter procedimentale. Cazzetta mentiva in udienza sapendo di mentire e la documentazione probatoria è in atti. Il mendacio, poi, assurge ad un ruolo di particolare rilevanza penale poiché viene perpetrato dall'indagata (D.ssa Annunziata Cazzetta) mentre è impegnata nell'esercizio di pubbliche funzioni (Pubblico Ministero) in un processo e cofigura l'evidente finalità d'ingannare il Giudice (D.ssa Rosa Bia, giudice dell'udienza preliminare) circa una specifica qualità del PM, quella della grave inimicizia con l'imputato, che ne avrebbe determinato l'obbligo d'astensione. Obbligo di cui i PPMM procedenti sono convinti e non ne fanno mistero, come si rileva sempre dalla richiesta di archiviazione oggi opposta: “a parere dei PPMM, l'indagata (Annunziata Cazzetta, ndr) aveva l'obbligo di formulare al Capo dell'Ufficio istanza di astensione dallo svolgimento delle funzioni nell'ambito dei procedimenti che vedevano coinvolto il Piccenna...”. Del mendacio sono fornite inconfutabili prove documentali che meritano quella “diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti” di cui si è detto innanzi e, a sommesso parere dello scrivente, dovrebbero determinare questo Giudice per le Indagini Preliminari ad ordinare l'iscrizione coatta delle fattispecie di reato di mendacio, falso ideologico e frode processuale che, inspiegabilmente, i PPMM procedenti hanno ignorato.
Sulla argomentazione a sostegno della richiesta di archiviazione
I PPMM, nel formulare la richiesta di archiviazione che vede il sottoscritto odierno opponente, dall'ottica derivante dall'unico reato ipotizzato (violazione art. 323 c.p.), confermano la sussistenza dell'obbligo di astensione e si dichiarano convinti della configurabilità della condotta materiale del delitto di abuso d'ufficio. Tuttavia, i PPMM decidono di procedere con una richiesta di archiviazione poiché: “ciò che difetta è l'elemento psicologico del delitto in contestazione” in quanto “dall'attività investigativa svolta – ed in particolare dalla documentazione pervenuta... - emerge come la Cazzetta, in numerosi procedimenti a carico del Piccenna, si sia determinata a procedere con richiesta di archiviazione... ne discende evidentemente l'insussistenza dell'elemento soggettivo del delitto”.
Orbene, la “documentazione pervenuta” consiste nella nota “Prot. Ris. N. 94 del 18.1.2011” rubricata alla pagina n. 21 del fascicolo procedimentale depositato dai PPMM. Si tratta di un documento con informazioni assolutamente inidonee ai fini di una completa valutazione dell'operato di Annunziata Cazzetta nelle specifiche vesti di PM nei procedimenti penali che vedevano (e vedono) coinvolto l'opponente. Si consideri che non sono citati i procedimenti tenuti da Annunziata Cazzetta in cui l'odierno istante era (ovvero tuttora è) parte offesa. Sistematicamente definiti con richieste di archiviazione tranne che in un caso in cui la D.ssa Cazzetta chiese effettivamente il rinvio a giudizio salvo chiedere il proscioglimento durante l'udienza preliminare. Singolare circostanza, di ancor maggiore rilievo se si verificasse che la data di richiesta del rinvio a giudizio e quella di formulazione della richiesta di proscioglimento risultassero inframmezzate dalla prima querela della D.ssa Cazzetta nei confronti del sottoscritto; circostanza che varrebbe verifica d'indagine.
Carente la documentazione acquisita nelle indagini, carenti le valutazioni che non consentono di apprezzarne compiutamente la valenza dei dati. I PPMM non conoscono e non distinguono le “presunte” richieste di archiviazione riferite alla data in cui le stesse sono state formulate. È evidente che occorre definire un discrimine fra tutto quanto avvenuto prima dell'instaurarsi della “grave inimicizia” (data delle prima querela sporta da Annunziata Cazzetta contro l'odierno opponente), che evidentemente non rileva ai fini delle valutazioni dell'aspetto psicologico del reato, e quanto risulta posto in essere da Annunziata Cazzetta dopo l'instaurarsi della grave inimicizia, quando cioè Annunziata Cazzetta si occupava di indagare contro Piccenna arrivando a chiedere ed ottenere ben sette mesi ininterrotti di intercettazioni telefoniche a carico di Nicola Piccenna (cfr. proc. pen. 2751/06/21 Procura di Matera) durante le quali veniva a conoscenza delle strategie processuali che Piccenna poneva in essere con i suoi difensori, delle querele che depositava e degli incontri con i magistrati che ricevevano queste querele e delle attività d'indagine che quei magistrati disponevano a suo (della D.ssa Cazzetta, ndr) carico.
Nemmeno conoscono (e valutano) le richieste di rinvio a giudizio formulate da Annunziata Cazzetta a carico del Piccenna che non sono state accolte dal GUP di Matera, dalle quali, ad abundantiam, si potrebbe evincere quell'elemento soggettivo che i PPMM dichiarano “mancante”. Varrebbe utilità conoscitiva la disamina dei casi in cui le accuse ipotizzate risultassero completamente infondate o riferite a reati speciosi e fantasiosi (cfr. violenza privata con l'uso delle armi, proc. pen. 5751/06/21 Proc. Mt).
L'oggetto dell'investigazione suppletiva ed acquisizione di ulteriori elementi di prova
Voglia Codesto Giudice, disporre investigazioni suppletive tese ad acquisire gli ulteriori elementi che possono dimostrare la fondatezza della notizia di reato e la sostenibilità dell'accusa in giudizio. In particolare si chiede:
1. Acquisire la documentazione completa di tutti i procedimenti penali che sono stati definiti a partire dal marzo 2007, ovvero tuttora in essere, curati dalla d.ssa Annunziata Cazzetta in cui Piccenna Nicola è parte indagata ovvero parte offesa. Per ciascun procedimento, comprendendo quelli per cui Cazzetta ha definito l'iscrizione al REGE e/o svolto indagini e che sono stati riassegnati ad altri magistrati, si vogliano acquisire: a) le date d'iscrizione del reati; b) le date d'iscrizione degli indagati; c) le date di formulazione degli atti di definizione procedimentali, d) le argomentazioni formulate dalla D.ssa Cazzetta a supporto delle decisioni assunte; e) le decisioni assunte dal Giudice per i procedimenti che risultano definiti;
2. Di procedere alla “diversa e nuova valutazione del materiale probatorio già in atti” per quanto attiene al mendacio perpetrato da Annunziata Cazzetta nell'udienza del 28.11.2008 da cui emergono evidenze probatorie che non solo sono idonee a sostenere l'accusa di mendacio, frode processuale e falso ideologico, ma che avrebbero dovuto comportare idonee azioni volte ad impedire il ripetersi ed il protrarsi delle condotte criminose lamentate in querela;
3. Acquisire l'intero fascicolo del procedimento penale n. 2751/06 mod. 21 della Procura di Matera per cui, ad oggi, è stato depositato l'atto di chiusura delle indagini preliminari. Questo fascicolo, relativo ad un procedimento penale curato dall'odierna indagata, può essere considerato il compendio delle condotte illecite poste in essere da Annunziata Cazzetta ed alcuni altri in spregio del Codice di Procedura Penale e del buonsenso. Dalle copiose intercettazioni delle telefonate del sottoscritto, di cui nel fascicolo citato v'è ampia sintesi, emerge come Annunziata Cazzetta veniva a conoscenza di ogni atto, intenzione e strategia processuale che lo scrivente poneva in essere nei procedimenti e nelle denunce a carico della Cazzetta medesima. Con ciò integrando compiutamente l'illecito vantaggio personale che certifica l'elemento psicologico del delitto di abuso d'ufficio che Cazzetta compie anche grazie all'inerzia con cui procede il procedimento penale che oggi ci occupa. Consideri, questo Giudice, che l'anagrafazione di Annunziata Cazzetta viene richiesta dai PPMM procedenti nel febbraio 2011, ad oltre due anni dalla denuncia/querela del fatto reato. Circostanza che non si può lasciar passare senza una nota di biasimo.
Conclusioni
Per quanto innanzi esposto, voglia l'ill.mo Giudice disporre l'iscrizione coatta dei reati denunciati, documentati, accertati ma non iscritti sino ad oggi ed in particolare il mendacio, il falso ideologico e la frode processuale portati a compimento da Annunziata Cazzetta.
Voglia questo Giudice disporre il rinvio coatto a giudizio per Annunziata Cazzetta, esistendo in atti ampie evidenze probatorie in grado di sostenere l'accusa in giudizio, ovvero, in subordine, disporre le indagini suppletive richieste, rimandando gli atti ai PPMM affinché si provveda in tal senso.
Matera, 26 aprile 2011
(Nicola Piccenna)
domenica 17 luglio 2011
Appello "Marinagri": "Il Giudice ha violato la legge" (prima puntata)
“Il Giudice dell'udienza preliminare di Catanzaro, nel motivare dette assoluzioni, ha violato la legge penale incorrendo in ipotesi scolastica di...”. Con queste parole inizia il ricorso in Appello della Procura Generale di Catanzaro. Documento che pochi conoscono e nessuno si è premurato di pubblicare integralmente. Ne emerge un quadro della vicenda “Marinagri” su cui sarà opportuno riflettere. La pubblicazione che segue è tratta integralmente dall'atto a firma del Sost. Proc. Gen. Eugenio Facciolla. Motivi dell'impugnazione: l) vizio di mancanza di motivazione, e cioè non motivando quello che si è deciso e motivando meno di quello che si è deciso (in processo complesso, definito con sentenza a seguito di rito abbreviato oggettivamente e soggettivamente complesso, il giudice tace su capi decisivi del processo); le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento sono prive di completezza in relazione a specifiche questioni costituenti il compendio probatorio di cui disponeva e dotate del requisito della decisività. 2) vizio di motivazione contraddittoria, e cioè palesando contraddittorietà tra le premesse e la conclusione; 3) vizio di travisamento della prova, decisiva e specifica; 4) vizio di illogicità manifesta, avendo scelto ipotesi ricostruttiva del fatto intrinsecamente incoerente. CAPI E PUNTI DELLA SENTENZA CHE SI IMPUGNANO: Relativamente al reato di abuso edilizio, il G. U.P. di Catanzaro dopo aver effettuato una parziale ed incompleta esposizione degli atti e delle questioni giuridiche sottoposte alla sua valutazione, riproducendo gli accadimenti endo procedimentali (1 ° decreto di sequestro preventivo urgente emesso dal PM, mancata convalida del GIP, 2° decreto di sequestro preventivo urgente eseguito dalla P.G. per i fatti in imputazione, convalida del GIP di Catanzaro, conferma del Tribunale del riesame di Catanzaro, conferma della Corte di Cassazione) impiega ben sei pagine sui poteri del giudice penale di valutare l'atto amministrativo anche quando incida su interessi legittimi e l'insindacabilità da parte del giudice ordinario del contenuto dell'atto amministrativo rientrante nella sfera di discrezionalità della P.A. quanto alle modalità di raggiungimento delle finalità di pubblico interesse cui l'atto stesso e preposto, con il divieto di ogni forma di ingerenza e di sostituzione nell'attività della P.A.''(pag. 21 sentenza). Su tali premesse il Giudice ritiene che la variante del PAI del 28.5.2002 presenti una procedura di approvazione completa, ma nell'affermare ciò non tiene conto degli elementi di fatto e diritto che inficiano la vicenda sin dalla sua origine, in modo insuperabile, limitandosi ad affermare, invero alquanto apoditticamente, che le delibere del 20.7.2007 e del 26.1.2009 con le quali, nell'ambito degli aggiornamenti del Piano di Bacino venivano recepite le variazioni relative alle “A ree di versante” ed alle “Fasce di pertinenza fluviale” (tra cui quella di interesse della Marinagri) e la riperimetrazione delle suddette aree, non rappresentano un necessario completamento della procedura di adozione della variante del 2002 ma, come detto, il finale passaggio esecutivo di una modifica già intervenuta con atto approvato dal 2002. Ancora, sperimentando una sorta di non consentita interpretazione “autentica”' della volontà della P.A., il Tribunale ritiene che è stata approvata la variante richiesta dalla Marinagri s.p.a. che elimina il vincolo di inedificabilità nell'area interessata dagli insediamenti della predetta società ed è stato imposto a quest'ultima l'innalzamento delle arginature esistenti e la redazione di una relazione con cadenza biennale sullo stato delle medesime (realizzate e da realizzare), pena la revoca delle autorizzazioni”. Ed in tal senso il giudice si limita a “motivare” con il fatto che restano oscuri i passaggi inferenziali che hanno portato a ritenere che il termine biennale si estendesse, in modo improrogabile, alla previsione dell'esecuzione dell'innalzamento degli argini da parte del privato e che al suo spirare fosse correlata l'automatica decadenza della variante, poiché ciò è in contrasto con il tenore letterale dell'atto che impone la cadenza biennale solo alla presentazione delle relazioni sullo stato degli argini e parla espressamente di un'eventuale revoca delle autorizzazioni concesse”. Il Tribunale conclude pertanto con 1'affermazione della corrispondenza alla normativa di riferimento della variante PAI n. 9/02 e dei successivi atti esecutivi - presupposto necessario alla legittimità dei titoli abilitativi alla costruzione del complesso Marinagri. - atteso che L'atto risulta emesso dall'Autorità competente, nell'esercizio di un potere consentito dalla legge (Variante al Piano su richiesta del privato) nel rispetto della procedura prevista (artt.1, 22 e 24 N. Att.cit.) ed altresì in ossequio alle finalità pubbliche cui lo stesso è preposto (contemperamento dell'interesse pubblico allo sviluppo economico del territorio ed alla sua tutela dal rischio di inondazione. Differenti prospettazioni... comporterebbe una sostanziale sostituzione da parte di questo Giudice in valutazioni che sono proprie della P.A... in conclusione deve escludersi la sussistenza del reato di abuso edilizio...
di Franco Venerabile
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