lunedì 14 novembre 2011

Archiviata querela di Bubbico e Carelli contro Giovanardi: e ora?

TRIBUNALE DI CATANZARO
COLLEGIO PER IL TRIBUNALE DEI MINISTRI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE


Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio e composto:

l. Carlo Fontanazza Presidente

2. Carmen Misasi Giudice

3. Lucia Monica Monaco Giudice

Nel procedimento n. 91/2007 Mod. 21 a carico di Giovanardi Carlo Amedeo a cui è riunito il procedimento n. 94/2007 Mod. 21 in ordine al seguente reato:

violazione dell'art. 595 c.p. per avere offeso la reputazione di Carelli Giovanni, Presidente della Provincia di Matera al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Provincia di Matera sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Cavone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento della protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente dello Provincia di Matera

violazione dell'art. 595 c.p, per avere offeso lo reputazione di Bubbico Filippo, Presidente della Regione Basilicata al momento del fatto, dichiarando in un'intervista al giornale “II Quotidiano” del 18.2.2006, che il Presidente della Regione Basilicata sapeva ed aveva dato l'assenso al Governo, sull'utilizzo di Terzo Covone, in cambio di 5.000 miliardi di lire, per la Regione, come sito unico per la messa in sicurezza delle scorie radioattive in territorio di Scanzano, negando poi tale accordo al momento dello protesta popolare e imputando la responsabilità al Governo Nazionale. Ciò contrariamente al vero riguardo la posizione del Presidente della Regione Basilicata.

Fatti commessi in Castrolibero (CS) luogo di stampa e di prima diffusione del giornale, in data 18.2.2006, con querela in data 3.3.2006

Letti gli atti; Concluse le indagini; Visto il parere del P.M. in data 19.12.2007, che ha concluso per lo trasmissione degli atti alla Camera dei Deputati per le determinazioni di competenza;

OSSERVA

…Nel merito ritiene il Collegio che non sussistano le condizioni per sostenere lo fondatezza della notizia di reato in giudizio.

In particolare, dalla documentazione prodotta dall'indagato, emerge come i querelanti, per espressa indicazione di esponenti del Governo e, segnatamente, del Ministro Matteoli e del Sottosegretario Letta (cfr. verbale del Consiglio dei Ministri del 13.11.2003) erano stati informati, onde acquisire le loro determinazioni, sull'ipotesi di indicare come sito di stoccaggio delle scorie radioattive, il Comune di Scanzano Jonico. In particolare, era stato riferito al Ministro Giovanardi, quale membro del Governo, da parte dei predetti soggetti istituzionali e formalmente in un verbale del Consiglio del Ministri, che il Sindaco del Comune era d'accordo, avendo chiesto, però, un intervento in favore del Comune di tipo indennitario, che era d'accordo anche la Provincia, e che il Presidente della Provincia, odierno querelante, aveva richiesto preliminarmente un parere legale ad un avvocato, e che il Presidente della Regione, odierno querelante, se pur si era dichiarato contrario, aveva assicurato di non cavalcare in seguito la protesta popolare, e di volere chiedere misure di accompagnamento e cioè vantaggi economici di natura risarcitoria per la Regione. Da ciò emerge documentalmente, che l'indagato, al momento delle sue dichiarazioni al giornale, oggetto di denuncia, fosse certo perché in possesso di tali informazioni della cui attendibilità non vi era motivo di dubitare, di riferire cose vere circa lo posizione dei querelanti, criticati perché in seguito erano venuti meno ai loro impegni politici assunti con il Governo, cavalcando lo protesta popolare. Né le forme usate dall'indagato nella comunicazione con il giornalista appaiono esorbitanti il limite della continenza, essendosi limitato a richiamare i fatti, ed avendo esposto le proprie critiche con espressioni in sé non offensive ed in modo sereno. D'altra parte, l'importanza della questione politica e la posizione del dichiarante come Ministro, nonché la posizione pubblica dei querelanti, giustificavano la necessità dell'esternazione oggetto di contestazione. Tali circostanze impongono, allo stato, di ritenere non integrata l'illiceità del fatto.

P.Q.M

Il Tribunale, Dispone l'archiviazione dei procedimenti così riuniti e la restituzione degli atti al P.M.; Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Catanzaro, 9.1.2008
Depositato In Cancelleria


IL CANCELLIERE                                     Il Presidente
(Annunziata Guarnieri)                            (Carlo Fontanazza)







Nessun commento:

Posta un commento